Tar Piemonte, sez. I, sentenza 26 febbraio 2011, n. 219

In sede di valutazione di un progetto per la realizzazione di una centrale a biomasse (cippato di legno detannizzato), la conferenza di servizi non deve tenere in sola considerazione l’esigenza della promozione dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile, dovendosi necessariamente far carico, in un’ottica di bilancio ambientale positivo –  che figura prioritariamente tra gli obiettivi della stessa normativa comunitaria in materia – della complessiva compatibilità dell’opera con plurime esigenze quali, ad esempio, quelle di tutela della qualità dell’aria.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000184/Provvedimenti/201100219_01.XML