TAR Puglia, Lecce, sez. III, sentenza 24 febbraio 2011, n. 384

La pronuncia rileva che «se la giurisprudenza ha ritenuto che il sistema sanzionatorio, delineato dal decreto Ronchi in materia di rifiuti, esclude la configurabilità di responsabilità oggettiva o di posizione, e cioè che il proprietario del sito che ospita rifiuti abbandonati sia chiamato, per ciò solo, a risponderne, indipendentemente dalla concreta verifica, da parte della p.a., di una condotta anche semplicemente agevolatrice del fatto illecito del terzo, ovvero omissiva, cioè di astensione dall’adozione di quelle cautele che possono ragionevolmente pretendersi da un soggetto dotato di diligenza media, va osservato che tale responsabilità tuttavia ricade inevitabilmente sul proprietario ove non vi siano ragioni per escluderne l’estraneità (per es. in assenza di esposti, denunce all’Autorità Giudiziaria, apposizioni di cartelli di divieto) senza che la P.A. debba preventivamente svolgere accertamenti di sorta sugli autori dell’abuso».

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%203/2004/200400919/Provvedimenti/201100384_01.XML