Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24 febbraio 2011, n. 1177

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Enel Distribuzione S.p.A. per la revocazione della sentenza n. 2507/2010, che aveva confermato la sanzione pecuniaria di € 11.700.000,00 infertale dall’AEEG per inosservanza dell’obbligo di pubblicizzare in bolletta almeno una modalità gratuita di pagamento della medesima.

Passa, dunque, in giudicato, il principio per cui Enel Distribuzione S.p.A. aveva ed ha l’obbligo di indicare in bolletta tutte le modalità di pagamento messe a disposizione degli utenti, compresa una modalità gratuita.

L’obbligo scaturisce dal combinato disposto delle delibere dell’AEEG n. 200 del 1999 e n. 55 del 2000: ai sensi dell’art.6, comma 4, della delibera n. 200 del 1999, gli esercenti sono tenuti ad “offrire almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta”; poiché la successiva deliberazione n. 55 del 2000 prevede l’ulteriore obbligo di pubblicizzazione mediante indicazione in bolletta delle modalità stesse, ne consegue che gli esercenti erano e sono tenuti non solo ad offrire, ma anche ad indicare nella bolletta una modalità gratuita di pagamento.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201005271/Provvedimenti/201101177_11.XML