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Ordinanza 18 febbraio 2011, n. 54

di Osservatorio Energia - 18 Febbraio 2011
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La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90 (“Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”). La questione era stata sollevata, in riferimento all’art. 103, comma 1, Cost., ritenendosi che la norma censurata devolvesse alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie concernenti l’azione di gestione dei rifiuti, comprese quelle in cui l’amministrazione non agisca nell’esercizio di un potere amministrativo. La Corte ha riaffermato che l’espressione «comportamenti» deve essere intesa nel senso che «quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo» e che l’espressione «azione di gestione dei rifiuti» vada intesa «nel senso che l’attività della pubblica amministrazione deve essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti» e ricordato che, del resto, il nuovo Codice del processo amministrativo ha abrogato la norma censurata e ne ha riprodotto il contenuto specificando che i comportamenti posti in essere dalla p.a. devono essere «riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere» (art. 133, comma 1, lettera p).


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