TAR Toscana, sez. II, sentenza 17 febbraio 2011, n.334

Le autorizzazioni previste dagli artt. 208 e 210 del d.lgs. n. 152/2006 non hanno identità di contenuti; si pongono, invece, in «rapporto generale (l’art. 208)-speciale (l’art. 210) che le rende reciprocamente inconciliabili».

L’art. 208 disciplina, infatti, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. L’art. 210, invece, disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione per casi particolari. Quest’ultimo è molto più agile di quello ex art. 208, dovendosi concludere entro novanta giorni (l’art. 208 prevede invece un termine di 150 giorni) dalla presentazione dell’istanza e non comportando la convocazione di alcuna Conferenza di servizi.

In sede di passaggio dal regime semplificato ex art. 33 del d.lgs. n. 22/97 al regime “ordinario”, con il procedimento ex art. 210 del Codice Ambiente e sfruttando la disciplina transitoria dettata dall’art. 11 del d.m. 5 febbraio 1998 (come novellato dal d.m. n. 186 del 2006), ponendosi l’esigenza di accertare la conformità urbanistica dell’impianto da autorizzare, appare legittimo l’operato della Provincia volto colmare una lacuna dell’iter procedurale di cui al predetto art. 210. In tale occasione è stata eseguita per la prima volta la verifica di conformità urbanistica, pur non espressamente prevista dall’art. 210 per gli impianti appartenenti a soggetti già in possesso dell’autorizzazione secondo lo schema “semplificato”, i quali intendano passare al regime “ordinario”.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2007/200701724/Provvedimenti/201100334_01.XML