Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sentenza 16 febbraio 2011, n. 282

Nel caso di sospensione da parte dell’amministrazione del procedimento per il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di cogenerazione di energia per l’acquisizione di un nuovo provvedimento di VIA, vi è interesse da parte dell’istante a impugnare il provvedimento di sospensione, poiché non si tratta di una mera integrazione documentale richiesta alla parte ma di un arresto del procedimento che sfugge dall’ambito di disponibilità della parte e cui la parte ricorrente (che ne contesta la necessarietà) non è detto riesca ad assolvere.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%201/2009/200900974/Provvedimenti/201100282_01.XML