Sentenza 11 febbraio 2011, n. 44

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 25, primo periodo, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, secondo la quale gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere costruiti ad una distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree. La Consulta ha ritenuto che, in assenza di linee guida nazionali, le Regioni non possano porre limiti di edificabilità degli impianti. Invero, la disciplina in questione rientra nella materia di potestà legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione di energia», in cui le Regioni sono vincolate ai principi stabiliti dalla legislazione statale (cfr. sentenze n. 124, n. 168, n. 332 e n. 366 del 2010).

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