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Reti, infrastrutture, territorio. Percorsi difficili tra molte asperità

di - 31 Gennaio 2011
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4. L’incidenza della qualità del processo nel determinare criticità nella realizzazione delle infrastrutture
Le insidie sono moltissime. Tanto più se il processo decisionale non è abbastanza «forte» e, soprattutto, ritenuto ridiscutibile o «riapribile». In generale, se non è «di qualità».
Il processo che segue alla decisione politico–pianificatoria e programmatoria, se questa fosse stata di «qualità», dovrebbe servire solo a migliorare «puntualmente» la decisione (alias il progetto sul quale la decisione è fondata).
Purtroppo le cose non stanno così: se si ha «scollatura» tra progetto e decisione di politica, il progetto non sarà di qualità. Ma cosa significa progetto di qualità? L’interrogativo è tutt’altro che retorico.
Che tutti i passi di cui sopra sono stati compiuti? Dallo studio di fattibilità alle collaudazioni, passando per la definizione di un «vero» documento di progetto[10], quindi alle verifiche interne di rispondenza del progetto preliminare e poi del progetto definitivo, fino a quello esecutivo ed alla relativa validazione?
Cioè che sia formalmente che tecnicamente il progetto sia stato ben fatto e ben condotto per quanto riguarda il processo autorizzatorio.
In quel «ben» si comprende ovviamente che la conoscenza del luogo ove l’opera sarà realizzata sia stata sviluppata approfonditamente sotto tutti i punti di vista: della conoscenza del suolo e del sottosuolo e delle discipline d’uso, comprensive dei regimi di tutela cui eventualmente fosse sottoposto (quindi tutela culturale, ambientale, servitù varie, etc.). Che siano state rispettate le Norme tecniche sulle costruzioni (le ultime risalgono al 2008) e tutte le altre norme relative al tipo di opera in questione. E che la parte amministrativa – capitolato d’oneri, elenco prezzi, etc. – sia ugualmente di qualità, cosa che implica che le informazioni sulle quali si basano questi documenti siano aggiornate ed affidabili oltre che ben impiegate.
In definitiva che la stazione appaltante sia il più possibile al riparo da «sorprese», sia in fase di affidamento del progetto e dei lavori che di realizzazione dell’opera.
Il progetto deve essere quindi anche «completo», nel senso che deve aver esplorato le possibili criticità che la sua realizzazione potrebbe incontrare.
Ma che anche – vista la quantità degli aspetti formali non è inutile ricordarlo -, la qualità «sostantiva» sia alta!
Le insidie sono molte. Oltre le questioni tecniche in senso stretto, si registrano sempre più frequentemente quelle amministrative e procedurali, causa una normativa di settore ben poco «proscrittiva» e molto più «preventivo-descrittiva». Che evidentemente non è mai sufficiente a prevenire criticità o comportamenti deviati.
Per non dire delle insidie che attengono il processo approvativo, molto articolato, ripetitivo, etc.
Le semplificazioni che nel tempo sono state ad esso apportate, non sono risultate abbastanza efficaci allo scopo (certezza e rapidità del procedimento). Evidentemente la strada delle semplificazioni parziali, come si diceva, non è quella giusta. Si deve dare avvio a quelle «di sistema», vale a dire a quelle che intervengono su una intera filiera decisionale e, per di più, nell’ottica dell’interfaccia con quelle ad essa esterne.
Quel progetto ben fatto e/o di qualità che sempre più spesso si invoca – tale problematica viene proposta anche come «centralità del progetto» nel processo decisionale -, obiettivo che il nuovo Regolamento sui contratti pubblici ha perseguito come qualificante, evidentemente comporta costi conseguenti. Quindi anche risorse adeguate e modalità altrettanto adeguate per la scelta del progettista da parte delle stazioni appaltanti.

5. Le criticità negli affidamenti
Si entra nel campo delle procedure di affidamento. Ferma restando la neutralità delle procedure, vi è però un problema della loro appropriatezza ai diversi casi.
Nella scelta risiede la primaria responsabilità della stazione appaltante e del RUP in particolare.
Che, ad esempio, l’offerta economicamente più vantaggiosa, allorché il progetto da affidare comporti un rilevante impegno intellettuale e tecnico, sia quella preferibile, è abbastanza scontato.
Non altrettanto il modo in cui la si applica che, di fatto, può portare all’omologazione con altre procedure: ad esempio, allorché l’elemento prezzo è quotato al pari o quasi di quello del merito tecnico. Di fatto si opera come nel caso del massimo ribasso.
L’apprezzamento del merito tecnico deve essere reso possibile per mezzo di documenti di gara e di richieste adeguate: cosa non semplice. Occorre quindi un «progetto» anche per la gestione della gara!
Qual è il rapporto tra il finanziamento dell’opera e il costo presunto, definito tramite il progetto della stessa?
Dalla mancata soluzione di questo rapporto derivano molte delle criticità della realizzazione dell’opera.
Di solito la posta finanziaria è predefinita. Il progetto, pertanto, si deve adeguare a questa. Ma la posta è stata ben definita?
Molto spesso, con il consenso di tutti i partecipanti al gioco decisionale – pianificatorio–programmatorio, la posta è sottostimata[11] rispetto ai costi reali dell’opera. Da qui la ovvia serie di conseguenze negative: dalla scelta dell’affidatario dei lavori alla conduzione degli stessi, alla necessità di operare varianti, da qui anche gli inevitabili contenziosi, etc.

Note

10.  Rispetto al Regolamento n. 554/1999, quello di recente entrato in vigore (n. 270/2010), «dequota» un po’ questo strumento, spalmandone i contenuti tra lo studio di fattibilità (SdiF) e il progetto preliminare. Enucleare il documento di progetto è utile non solo allo scopo di descrivere obiettivi e regole da perseguire ed applicare, ma anche per stabilire le modalità di svolgimento di verifiche e validazioni. Comporta soprattutto una chiara presa di responsabilità della stazione appaltante e per essa del responsabile unico di procedimento (RUP).

11.  Tralascio di discutere del caso contrario, quello della voluta sovrastima dei costi – saremmo evidentemente nel pieno del campo del codice penale -, da parte di responsabili di procedimento, progettisti, validatori, etc., ad iniziare da chi ha redatto lo studio di fattibilità. Ma su quale livello di definizione progettuale questo si basa?

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