Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31 gennaio 2011, n. 720

In materia di pratiche commerciali, i professionisti sono tenuti a rispettare uno standard di diligenza tale da consentire al consumatore di determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale. Tale canone di diligenza viene definito dall’art. 18, comma 1, lett. h), del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ( “codice del consumo”), come il “normale grado della specifica competenza che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività dei professionisti”. Secondo il Consiglio di Stato, nel caso in esame questo standard di diligenza risulta essere stato violato perché l’Enel, pur a fronte di puntuali reclami da parte del consumatore sull’entità degli addebiti, non ha ritenuto, nelle more della verifica tecnica, di sospendere la procedure esecutive per la riscossione, che espone l’utente, in caso di mancato pagamento, al rischio del distacco della fornitura. Come già rilevato dal giudice di primo grado, la minaccia di distacco della fornitura, unitamente al sollecito di pagamento, corrisponde pienamente al paradigma di “coercizione” o di “indebito condizionamento”, configurato dagli artt. 24 e 25 del codice del consumo, in quanto idonea, secondo l’id quod plerumque accidit, a limitare la libertà di scelta del comportamento del consumatore.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201000779/Provvedimenti/201100720_11.XML