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Consiglio di Stato, sez V, ordinanza 26 gennaio 2011, n. 586

di Osservatorio Energia - 26 Gennaio 2011
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Il concetto di gestione dei rifiuti ex art. 133, co.1, lett. p) cod. proc. amm., deve essere interpretato nel senso di ricomprendere le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, in linea con quanto previsto dall’art. 183, co.1, lett. d), D.Lgs 152/2006. A tale ambito è estranea l’attività di affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la quale ha carattere preparatorio e strumentale.  Ne consegue che le controversie concernenti le procedure di affidamento della gestione dei rifiuti restano devolute alla competenza territoriale inderogabile dei TAR periferici, non rientrando invece nel novero delle controversie di competenza inderogabile del TAR Lazio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14, 133, co.1, lett. p) e 135, lett. e) cod. proc. amm.Il concetto di gestione dei rifiuti ex art. 133, co.1, lett. p) cod. proc. amm., deve essere interpretato nel senso di ricomprendere le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, in linea con quanto previsto dall’art. 183, co.1, lett. d), D.Lgs 152/2006. A tale ambito è estranea l’attività di affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la quale ha carattere preparatorio e strumentale.  Ne consegue che le controversie concernenti le procedure di affidamento della gestione dei rifiuti restano devolute alla competenza territoriale inderogabile dei TAR periferici, non rientrando invece nel novero delle controversie di competenza inderogabile del TAR Lazio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14, 133, co.1, lett. p) e 135, lett. e) cod. proc. amm.

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