Consiglio dell’Unione europea, decisione 18 gennaio 2011

Conformemente all’art. 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di prorogare al 31 dicembre 2012 gli effetti della decisione 2005/767/CE con la quale aveva autorizzato la Francia ad applicare aliquote ridotte di tassazione sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzati come carburante. L’autorizzazione era stata richiesta dalla Francia nell’ambito di una riforma amministrativa volta a migliorare la qualità dei servizi pubblici, nonché a ridurne il costo (GU L 19/13 del 22 gennaio 2011.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:019:0013:0014:IT:PDF