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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 gennaio 2011, n. 224

di Osservatorio Energia - 17 Gennaio 2011
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Con la presente decisione, il Consiglio di Stato, uniformandosi ad un consolidato orientamento, riconosce la legittimità e la ragionevolezza della clausola che assegna un valore preponderante ai fini della selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa all’elemento economico (prevedendo per tale elemento l’attribuzione fino ad un massimo di 69 punti su 100). I giudici di appello, pertanto, hanno ritenuto insussistente la violazione dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 22 maggio 2000, n. 164.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201003208/Provvedimenti/201100224_11.XML


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