Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 gennaio 2011, n. 49

Il Consiglio di stato ha riconosciuto la legittimità della delibera n.46 del 2008 con cui l’AEEG ha approvato le tariffe per l’anno termico 2007-2008. E’ corretto ritenere che il metodo individuale abbia perso ogni carattere di eccezionalità, con piena tutela per tutti gli esercenti il servizio; di conseguenza sono venute meno le esigenze, emerse nel primo periodo di regolazione, di adeguare le “rigidità” del metodo parametrico alla ricca fenomenologia delle gestioni del servizio che caratterizza il settore.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200903427/Provvedimenti/201100049_11.XML