Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

Sentenza, 22 dicembre 2010, n. 373

di Osservatorio Energia - 22 Dicembre 2010
      Stampa Stampa      

La Corte ha ritenuto incostituzionale l’art. 3, comma 1, lettera f) secondo periodo e art. 6, comma 4, della Legge Regionale della Puglia 31 dicembre 2009 n.36. In particolare il secondo periodo della norma, nella parte in cui viene consentito alla Regione di emanare linee guida per la gestione integrata dei rifiuti, poiché la Regione non dichiara di intervenire nell’ambito della propria competenza, ma per regolamentare «gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani», con ciò invadendo la competenza statale.

E’ incostituzionale per violazione dell’ art. 117 della Costituzione, l’art, 6, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 36 del 2009 per violazione del principio di unicità della gestione integrata dei rifiuti sancito dall’art. 200 del D.lgs 152 del 2006 smi, nella parte in cui prevede che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, sulla base della normativa antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, le Autorità d’Ambito, in deroga alla unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate, e comunque per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione è poi effettuata la successiva gara assicurandosi la gestione unitaria del servizio integrato.


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy