Legge 13 dicembre 2010, n. 220, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)

L’articolo 1, comma 48, proroga per tutto il 2011 della detrazione 55% Irpef e Ires per interventi di efficienza energetica negli edifici (GU n. 297 del 21-12-2010  – Suppl. Ordinario n.281):

48. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L’agevolazione, introdotta dalla Finanziaria 2007 (articoli 344-349 legge 296/2006) e successivamente prorogata, premia con la detrazione del 55% le spese per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edificio; il miglioramento termico dell’edificio o dell’abitazione (pavimenti, pareti, finestre); l’installazione di pannelli solari per produrre acqua calda; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza.

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