Corte Costituzionale, sentenza 331 del 17 novembre 2010

Sono state dichiarate illegittime la legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30, la legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, la legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2. Le disposizioni impugnate vietano l’installazione sul territorio regionale di impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, salvo che venga previamente raggiunta un’intesa con lo Stato in merito alla localizzazione.

Le leggi sono posteriori alla legge delega 23 luglio 2009, n. 99, ed anteriori al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 che ha conferito attuazione alla delega.

La Corte stabilisce che le disposizioni concernenti i rifiuti radioattivi vertono nella materia, di competenza esclusiva statale, “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, mentre, con riguardo agli impianti di produzione, un giudizio di prevalenza ha condotto ad indicare come prioritaria la materia, a riparto concorrente, della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”,.

La disciplina di localizzazione degli impianti produttivi e di stoccaggio, nonché dei depositi di rifiuti radioattivi,perciò si distribuisce tra Stato e Regioni, con la necessità di forme di intesa tra Stato e Regione.

La disciplina normativa di queste forme collaborative e dell’intesa spetta al legislatore statale.