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Scheda di lettura: Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

di - 15 Novembre 2010
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2.    Contenuti del bando di gara

Le procedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi pubblici locali dovranno avvenire sulla base di un bando di gara (o lettera di invito) che dovrà:

a) escludere che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l’effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b) assicurare che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell’oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

c) indicare, ferme restando le discipline di settore, la durata dell’affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell’affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

d) prevedere che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall’ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

e) indicare i criteri e le modalità per l’individuazione dei beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio che devono essere trasferiti dal precedente gestore al gestore subentrante a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami nonché per la determinazione dell’eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione nel caso in cui tali beni strumentali non siano interamente ammortizzati;

f) prevedere l’adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio (art. 3).

Il bando di gara deve inoltre assicurare che: a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie; b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l’intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2; c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

3.  Affidamenti in house

L’articolo 4, al comma 1, del Regolamento definisce le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all’art. 23-bis, comma 4 del D.L. n.112/2008. Tale ultima disposizione stabilisce – come noto – che, nei casi in cui, in deroga alle modalità di affidamento ordinario non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.
In proposito, il regolamento prevede che tale parere deve essere richiesto quando il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento supera il valore economico complessivo di 200.000,00 euro annui.
Inoltre, l’articolo 5, comma 1, del Regolamento assoggetta al patto di stabilità interno i soggetti affidatari in house di servizi pubblici locali. Gli Enti locali dovranno vigilare sull’osservanza da parte dei soggetti affidatari al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti al patto di stabilità (comma 2)[3].
L’articolo 6, al comma 1, prevede l’applicazione delle norme del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), per l’acquisto di beni e servizi da parte delle società “in house” e delle società miste affidatarie di servizi pubblici locali.
L’articolo 7, infine, reca disposizioni inerenti all’assunzione di personale nelle società “in house” e in società miste a partecipazione pubblica di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali. L’articolo è volto all’attuazione dell’articolo 23-bis, comma 10, lettera a), del D.L. 112/2008, nella parte in cui prevede l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’assunzione di personale. In particolare, il reclutamento del personale dovrà avvenire ai sensi del comma 3 dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001[4].

Note

3.  Al riguardo, si segnala che la Conferenza unificata nel parere del 29 aprile 2010 ha suggerito la correzione del suddetto comma (correzione poi accolta) nel senso che gli enti locali vigilino sull’osservanza dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, espungendo il riferimento alla loro responsabilità. Il comma 3 dell’art. 5 demanda la definizione delle modalità e della modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno delle società affidatarie in house all’apposito decreto del Ministro dell’economia e finanze, già previsto dall’articolo 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008, che ha disposto l’assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero svolgenti funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero svolgenti attività nei confronti della P.A. a supporto di funzioni amministrative pubblicistiche.

4.  Tale disposizione dispone che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformino ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove e’ opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

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