Corte Costituzionale, sentenza 3 novembre 2010, n. 313

La Corte non ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009, rispetto all’art. 117 Cost.

L’articolo contestato prevede la competenza della Regione per il rilascio dell’autorizzazione per linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt, qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale.

L’ambito applicativo è quello della materia di legislazione concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, in cui la Regione detta norme di dettaglio nell’ambito dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Pertanto, la norma deve essere interpretata soltanto in relazione alle linee, ed alle relative opere, di potenza non superiore a 150 chilovolts, che non siano state incluse nella rete nazionale, per le quali necessita la competenza autorizzatoria regionale e non anche in relazione a quelle linee (nazionali e di potenza superior ai 150 chilovolts) per le quali la competenza permane in capo allo Stato.

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.doc