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Ministero dello Sviluppo economico, decreto 22 ottobre 2010

di Osservatorio Energia - 22 Ottobre 2010
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Il decreto aggiorna l’elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

A partire da questa data i soggetti gestori di tratti
della Rete di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero,
entro il 30 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle
infrastrutture aventi stato di consistenza. Il Ministero procederà  alla valutazione delle stesse e a richiedere il relativo parere all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e alle Regioni interessate.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 ottobre 2010
Aggiornamento delle reti di trasporto regionale di gas naturale. (10A14118)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l’art. 1,
comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione
di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse
nazionale ai sensi delle leggi vigenti e’ effettuata dallo Stato,
avvalendosi dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive 29
settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce in via
transitoria, al fine di assicurare l’efficienza e l’economicita’
nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la
classificazione delle Reti di Trasporto Regionale;
Visto l’art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n.160 del 10 luglio 2008. Supplemento ordinario
n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di Reti di Trasporto
Regionale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico
(nel seguito «il Ministero») entro il 31 gennaio di ogni anno,
istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di
consistenza riferito alla data di chiusura dell’esercizio dell’anno
precedente;
Visto l’art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008,
che stabilisce che il Ministero si esprime entro il successivo 31
marzo, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, e la
Regione o le Regioni interessate;
Visto l’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008,
che stabilisce che l’aggiornamento delle Reti di Trasporto Regionale
entra in vigore il 1° ottobre dell’anno in cui e’ stata presentata
istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi
stato di consistenza riferite alla data di chiusura dell’esercizio
dell’anno precedente a quello relativo alla presentazione della
medesima istanza;
Vista l’istanza in data 29 gennaio 2010 della societa’ di trasporto
SnamReteGas S.p.A. con la quale e’ stata trasmessa la documentazione
relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in
particolare e’ stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i tratti di rete di’ nuova realizzazione riportati in
allegato 1;
Vista l’istanza in data in data 31 gennaio 2010, della societa’ di
trasporto S.G.I. con la quale e’ stata trasmessa la documentazione
relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in
particolare e’ stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in
allegato 2;
Vista l’istanza della societa’ di trasporto Consorzio Media
Valtellina. in data 29 gennaio 2010, con la quale e’ stata trasmessa
la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre
2009 e in particolare e’ stato richiesto di classificare come rete di
trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati
in allegato 3;
Vista l’istanza in data 21 gennaio 2010 della societa’ di trasporto
Retragas S.r.l.., con la quale e’ stata trasmessa la documentazione
relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in
particolare e’ stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in
allegato 4;
Vista l’istanza in data 22 gennaio 2010 della societa’ di trasporto
NetEnergy Service S.r.l. con la quale e’ stata trasmessa la
documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre
2009 e in particolare e’ stato richiesto di classificare come rete di
trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati
in allegato 5;
Vista l’istanza in data 9 dicembre 2009 della societa’ di trasporto
Metan Alpi Energia S.r.l. con la quale e’ stata trasmessa la
documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre
2009 e in particolare e’ stato richiesto di riclassificare come rete
di distribuzione alcuni tratti di rete;
Vista l’istanza in data 25 gennaio 2010 della societa’ di trasporto
Gas Plus S.r.l. con la quale e’ stata trasmessa la documentazione
relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in
particolare e’ stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in
allegato 6;
Sentite, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22
aprile 2008, l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e le
Regioni interessate e non essendo emersi elementi ostativi alle
richiesta di classificazione come reti regionali di trasporto sopra
citate delle societa’ SnamReteGas S.p.A., S.G.I. S.p.A.; Consorzio
Media Valtellina, Retragas S.r.l, Netenergy service S.r.l: e Gas Plus
S.r.l., mentre non e’ stato ritenuto possibile accogliere la
richiesta della societa’ Metan Alpi energia S.r.l. di riclassificare
come rete di distribuzione i tratti di gasdotto richiesti in quanto
non previsto dalla norme vigenti,
Ritenuto che le caratteristiche tecnico funzionali dei gasdotti
sopra citati siano riconducibili a quelli previsti all’art. 2, comma
3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005:

Decreta:

Art. 1
Aggiornamento della Rete Regionale dei gasdotti

1. All’elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto
Regionale allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico
25 maggio 2009, sono aggiunti, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, i
tratti di gasdotto di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, aventi
stato di consistenza alla data del 31 dicembre 2009.
2. L’aggiornamento delle Reti di Trasporto Regionale entra in
vigore il 1° gennaio 2011, comprensivo dei tratti di rete di cui al
comma 1, ed e’ riportato nei seguenti Allegati:
gasdotti della societa’ Snam Rete Gas S.p.A. nell’allegato A;
gasdotti della societa’ Societa’ Gasdotti Italia S.p.A.
nell’allegato B;
gasdotti del Consorzio Media Valtellina nell’allegato C;
gasdotti della societa’ Retragas S.r.l. nell’allegato D;
gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell’allegato E;
gasdotti della societa’ Metanodotto Alpino S.r.l. nell’allegato F;
gasdotti della societa’ Metan Alpi Energia S.r.l. nell’allegato G;
gasdotti della societa’ Gas Plus Trasporto S.r.l. nell’allegato H;
gasdotti della societa’ ltalcogim Trasporto S.r.l. nell’allegato I.

Art. 2
Aggiornamento dei dati relativi alla Rete di Trasporto Regionale

1. A partire dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti
della Rete di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero,
entro il 30 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle
infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30
giugno dello stesso anno.
2. Il Ministero entro il successivo 30 settembre, procede a una
valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti
richiesti, provvede a richiedere il relativo parere all’Autorita’ per
l’energia elettrica e il gas, e alle Regioni interessate. In caso di
assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito parere
positivo per silenzio assenso. Il Ministero procede entro il 30
novembre alla emanazione di un decreto relativo all’aggiornamento
della Rete di Trasporto Regionale L’aggiornamento della Rete di
Trasporto regionale di cui al decreto sopra citato, entra in vigore
il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui e’ stata
presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle
infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di del
30 giugno dell’anno in cui e’ presentata. l’istanza.

Art. 3
Pubblicazione

1. Il presente decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e
della geotermia e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo
economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della
pubblicazione.
Roma, 22 ottobre 2010

Il Ministro: Romani


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