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Gli impegni sui diamanti dividono i giudici europei

di - 20 Ottobre 2010
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Il caso Alrosa ha fornito ai giudici europei l’occasione per fornire la chiave di lettura delle “decisioni con impegni”, disciplinate dall’art. 9 del regolamento del Consiglio dell’Unione europea n.1/2003, nonché dall’art. 14-ter della l. 287/1990. Occasione in parte mancata perché le interpretazioni dell’istituto, che emergono dalle sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di Giustizia, differiscono notevolmente tra di loro.
La decisione della Commissione[1], sottoposta al sindacato dei giudici europei, riguarda un accordo di fornitura di diamanti concluso tra De Beers, leader nel mercato mondiale della produzione e della fornitura di diamanti e Alrosa, una società russa che si colloca al secondo posto sul medesimo mercato.
Sull’intesa, che impegnava Alrosa a vendere a De Beers (e questa ad acquistare) diamanti grezzi naturali per un importo di 800 milioni di dollari l’anno, la Commissione aveva avviato contestualmente due procedimenti: il primo per infrazione dell’art. 81, nei confronti di entrambe le società ed il secondo per  abuso di posizione dominante nei confronti della sola De Beers.
Le due società avevano a questo punto presentato impegni congiunti per la progressiva riduzione della vendita di diamanti grezzi tra le due società, il cui valore doveva passare da 700 milioni di dollari nel 2005 a 275 nel 2010, e la successiva fissazione del limite massimo degli scambi a tale livello.
Su indicazione della Commissione, De Beers aveva poi presentato impegni individuali che prevedevano la progressiva riduzione degli acquisti di diamanti grezzi da Alrosa per arrivare poi alla definitiva cessazione di ogni rapporto commerciale con l’impresa russa a partire dal 2009.
Avverso la decisione di accettazione di questi impegni individuali, la società russa ha proposto ricorso al Tribunale, lamentando la eccessiva onerosità delle misure rese obbligatorie dalla Commissione e quindi la violazione del principio di proporzionalità.
Il Tribunale di primo grado[2] ha accolto il ricorso ed annullato la decisione della Commissione.
La sentenza del Tribunale di primo grado pone un netto parallelismo tra le decisioni di infrazione, adottate ai sensi dell’art. 7 del regolamento 1/2003 e le decisioni di accettazione di impegni, ex art. 9 del medesimo regolamento ed afferma l’identità della funzione esercitata nei due casi dalla Commissione.
La forma negoziata del procedimento non altera la sostanza pubblicistica del potere esercitato e la finalizzazione di questo al compito affidato alla autorità pubblica di tutela della concorrenza. In particolare la forma negoziata del procedimento non vale a trasformare la decisione della Commissione nella mera accettazione di una proposta liberamente formulata da una controparte contrattuale. La decisione finale costituisce pur sempre un provvedimento “vincolante che pone fine ad una situazione di infrazione, in occasione del quale essa esercita il complesso delle prerogative conferite dagli artt. 81 e 82 CE”.
Le conseguenze di questa impostazione investono il momento dell’accertamento dell’infrazione e la fase successiva, ed eventuale, del controllo giurisdizionale. La chiusura anticipata e patteggiata del procedimento non esonera la Commissione dall’obbligo di compiere tutte le analisi di mercato necessarie ad identificare esattamente i termini del problema concorrenziale e le misure proporzionate per farvi fronte.
Sulle decisioni così adottate, il giudice può esercitare un controllo giurisdizionale effettivo di proporzionalità, sotto il duplice profilo della idoneità rispetto allo scopo e della necessità[3]. In altre parole, il giudice può verificare che “l’istituzione, qualora esistano misure meno restrittive di quelle che intende rendere obbligatorie, e siano ad essa note, esamini la loro idoneità a rispondere alle preoccupazioni che giustificano la sua azione, prima di optare, qualora esse dovessero rivelarsi all’uopo inidonee, per la formula più restrittiva”.
Nel caso di specie, la decisione adottata dalla Commissione non ha superato il test di proporzionalità. Ha ritenuto difatti il Tribunale che: “dalle circostanze del caso di specie, risultava chiaramente che erano possibili altre soluzioni, meno restrittive del divieto permanente di operazioni commerciali tra la De Beers e la Alrosa per conseguire lo scopo prefisso, che la loro determinazione non presentava difficoltà tecniche particolari e che la Commissione non poteva dispensarsi dall’esaminarle”.
Opposte le conclusioni cui è pervenuta la Corte di giustizia nella sentenza del 29 giugno scorso[4]. Ma soprattutto notevolmente diverse le premesse dalle quali muovono i giudici europei di secondo grado.
Secondo la Corte di giustizia la disciplina dettata dall’art. 9 del reg. 1/2003 “è ispirata da considerazioni di economia processuale”. L’esigenza che il legislatore ha inteso salvaguardare è quella di risolvere in tempi rapidi il problema concorrenziale evidenziato dalla Commissione. Tale esigenza è assolta consentendo “alle imprese interessate di proporre le soluzioni che esse ritengono più appropriate ed adeguate per rispondere alle preoccupazioni della Commissione”.

Note

1.  Decisione della Commissione, 22 febbraio 2006, caso COMP/38.381, De Beers, in GUUE, 27 LUGLIO 2006.

2.  Tribunale di primo grado, 11 luglio 2007, T-170/06, Alrosa c. Comissione.

3.  Id., punto 126.

4.  Corte di Giustizia, 29 giugno 2010, C-441/07, Commissione c. Alrosa.

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