Corte di Cassazione Penale, sez. III, sentenza 19 ottobre 2010 n. 37195

Il deposito dei rifiuti derivanti da demolizione edili, per essere lecito, deve essere temporaneo ed effettuato sul posto. Gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo, perché previsti come rifiuti speciali dall’art.7, comma 3, lett. b del D.lgs. 22 del 1997 e vanno distinti dai rifiuti pericolosi provenienti da attività di scavo. La sopra indicata non assimilazione è stata ribadita con il D.lgs 152/2006. Pertanto, gli inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n.152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento .