Tar Lombardia, Milano, sez. III, ordinanza 24 settembre 2010, n. 1044

Il TAR, ritenuto che appare assai dubbia la sussistenza di un potere di interpretazione autentica in capo alla medesima amministrazione che ha emanato un atto regolamentare (avente efficacia retroattiva), ha sospeso la deliberazione AEEG 9 giugno 2010, ARG/ Gas n. 85/2010, avente ad oggetto l’interpretazione autentica della delibera 18.10.2001, n. 229/01 in materia di conguagli tariffari e di rateizzazione del pagamento dei corrisposti per la vendita del gas, poiché i contenuti della delibera impugnata non sono evincibili dalla delibera del 2001 e, dunque, vi sarebbero precetti sostanzialmente nuovi che avrebbero richiesto apposita procedura di consultazione.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2010/201001967/Provvedimenti/201001044_05.XML