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Le riforme in materia di spettacolo ed attività culturali tra ristrettezze finanziarie ed esigenze di modernizzazione: il caso delle fondazioni lirico-sinfoniche

di - 22 Settembre 2010
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A fronte della dichiarata ambizione del legislatore della riforma di drenare novella ricchezza privata nel sistema (si pensi che l’art. 1 della legge n. 10 del 2010 manifesta il condivisibile intento di “favorire l’intervento congiunto, di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni”) e di improntare la gestione a criteri imprenditoriali di sana gestione (onde evitare sprechi e lentezze burocratiche  l’art. 1 comma 1 lett. a bis) prevede “miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l’individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza) si configura, contraddittoriamente, un impianto fortemente dirigistico rispetto alla riconosciuta natura privata dei predetti enti, prevedendosi un collegio dei revisori a dominanza pubblica, di tre membri –  di cui uno, con funzioni di Presidente, rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’altro magistrato della Corte dei Conti – e si legittimano indirizzi ministeriali sull’autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con specifico riferimento alla composizione degli organi, alla gestione ed al controllo delle attività, nonché alla partecipazione dei finanziatori pubblici e privati; il tutto nel rispetto dell’autonomia e delle finalità culturali della fondazione.
La gestione economico finanziaria è affidata alla totale responsabilità del sovrintendente.
I criteri di riparto del FUS saranno rivisti con l’intento di riservare una quota crescente delle risorse alle produzioni di qualità.
Siamo all’ennesimo ircocervo – animale mezzo capro e mezzo cervo – di crociana memoria (Croce dedicò il termine, mutuandolo da Diodoro Siculo, al liberalsocialismo di Guido Calogero accusandolo di irrealismo).
Le domande sorgono conseguentemente e si affastellano dando luogo ad interrogativi destinati ad ipotecare il futuro della riforma: come possono le risorse finanziarie private accorrere in massa ove lo Stato, senza garantire incentivi fiscali ad eventuali benefattori privati, manifesta ancora una notevole ed incomprimibile tendenza ad ingerirsi nei dettagli più minuti dell’amministrazione di una persona giuridica privata, esprimendo anche il direttore artistico che viene indicato dalle figure manageriali individuate tramite  indirizzi ministeriali?
Come può un imprenditore privato essere interessato ad iniziative economiche in cui è destinato a svolgere un ruolo da comprimario?
E cosa ne resta della natura privata degli enti in presenza di corposi indirizzi ministeriali sugli assetti organizzativi?
E’ presto per dirlo ma c’è il rischio che il provvedimento incontri le stesse difficoltà incontrate    degli interventi in materia di fondazioni bancarie già risagomati dal Consiglio di Stato e dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale proprio per l’eccessiva compressione dell’autonomia privata [2].
L’attesa dei regolamenti attuativi  si tinge così di suspense.
I musicisti sanno che l’armonia dell’orchestra richiede impegno quotidiano nelle prove e sicurezza minima per le loro esistenze (per evitare l’anarchia caotica descritta da Federico Fellini in Prova d’orchestra) e, per questo, evidenziano, con le loro proteste, come il rapporto di lavoro subordinato sia lo schema giuridico più appropriato alla tipologia di prestazione richiesta (alla finalità della ricerca dell’armonia ed all’impegno diuturno che essa richiede ), pur con le difficoltà relative al   periodo di ristrettezze finanziarie  che stiamo vivendo .
Per raggiungere “l’armonia perduta”, a questo punto, servono risorse certe affluenti dalla ricchezza privata ed esse affluiscono se il quadro ordinamentale è stabilizzato e se ai privati sono concesse garanzie interessanti sull’utilizzo virtuoso dei finanziamenti concessi.

Note

2.  Sul tema si legga cfr. Belli e Mazzini Le fondazioni bancarie, voce del Digesto delle Discipline privatistiche, sezione commerciale e www.astridonline.it; nonché F. Merusi Pubblico e privato nei beni culturali in www.avvocaturastato.it che avverte che normalmente “il gestore privato non è un benefattore ma un imprenditore che deve trarre un utile da un’attività economica” sicché lo schema fondazionale non è l’ideale per esercitare attività d’impresa (non prevedendo alcuna distribuzione di utili) e sollecita il legislatore a conformare le fondazioni bancarie per incrementare la quota di risorse finanziarie da esse destinate alla cultura.

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