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Qualche considerazione sulla crisi greca e sul mutamento della costituzione materiale dell’UE (Europa destruens ed Europa costruens)

di - 13 Settembre 2010
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Come è noto il Governo ha adottato – il 7 maggio scorso – un decreto legge (d.l. 10 maggio 2010 n. 67, ora convertito dalla legge 22 giugno 2010, n. 99) per intervenire a favore della Grecia, con un prestito, nell’ambito di una manovra concordata fra i Paesi dell’Eurogruppo.
La scelta di intervenire con un prestito – da parte del nostro Paese – pur in un momento di crisi finanziaria, non solleva dubbi di costituzionalità sul piano interno ma impone una riflessione sulla costituzione economica dell’UE.
Il prestito è coperto dal ricorso al debito pubblico – tale maggior debito è stato preventivamente approvato dall’UE – e non pone quindi al nostro Paese problemi di compatibilità con il Patto di Stabilità.
Ciò che tuttavia va segnalato è il segno complessivo dell’operazione che, per la prima volta, rinuncia alla logica sanzionatoria tipica del Patto di Stabilità (di cui al vecchio art. 104 del Trattato che reca una procedura sui disavanzi eccessivi, ora art. 126 del Trattato di Lisbona) in favore di un intervento basato sul coordinamento delle politiche finanziarie e di bilancio (primo tentativo di movimento da una finanza europea che pone solo vincoli in negativo ad una finanza europea solidaristica, da un’Europa destruens ad un’Europa costruens).
Il decreto legge è semplice nel suo dettato e la legge di conversione, allo stato, non vi apporta modifiche.
Il decreto autorizza, in particolare, il Governo a varare un programma triennale di sostegno attraverso l’erogazione di prestiti alla Grecia fino ad un massimo di 14,8 miliardi di euro, così come deciso a livello europeo.
Le risorse necessarie al rispetto del programma verranno reperite attraverso emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine.
Per onorare, nei tempi previsti, il programma di sostegno finanziario alla Grecia il Governo ricorrerà ad anticipazioni di Tesoreria. Gli importi delle emissioni non saranno calcolati nel limite massimo stabilito dalla legge finanziaria; tale limite verrà ridefinito dal Ministero dell’economia con le occorrenti variazioni al bilancio.
I rimborsi del prestito confluiranno nel Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e gli interessi destinati al pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.
L’aiuto dell’eurogruppo alla Grecia:
a) l’ammontare è di 110 miliardi di euro in tre anni, di cui 80 miliardi messi a disposizione dai paesi dell’area euro e 30 dal Fondo Monetario;
b) gli 80 miliardi di pertinenza dei Paesi dell’area euro sono costituiti da prestiti bilaterali.
30 miliardi sono per il primo anno e la prima erogazione è prevista prima del 19 maggio, giorno in cui la Grecia deve fronteggiare importanti scadenze sul proprio debito
c) il Fondo Monetario interviene a sua volta in misura eccezionale, pari a 32 volte la quota greca nel Fondo, con una procedura di approvazione estremamente accelerata.
L’art. 1 della legge di conversione reca, al comma 1, la conversione in legge del decreto senza modifiche (e fin qui nulla quaestio).
Al comma 2, lo stesso articolo 1, prevede, con disposizione di un certo interesse che “A decorrere dalla data della loro entrata in vigore piena ed intera esecuzione è data all’accordo denominato “Intercreditor agreement” stipulato in data 8 maggio 2010, con il quale gli Stati membri dell’area euro, ad eccezione della Grecia, hanno concordato i reciproci diritti e doveri con riferimento al funzionamento del programma di prestiti bilaterali alla Grecia ed all’accordo denominato “Loan Facility Agreement” stipulato in data 8 maggio 2010, con il quale la Grecia e la Banca di Grecia in qualità di agente della prima, da un lato ed i rimanenti Stati dell’area euro e KfW, per conto della Repubblica Federale di Germania, dall’altro, hanno concordato i reciproci diritti e doveri in relazione ai prestiti bilaterali erogabili in favore della Grecia nell’ambito del medesimo programma triennale coordinato dalla Commissione europea”.
La disposizione menzionata contiene l’ordine di esecuzione di due accordi stipulati in ambito comunitario a valle delle deliberazioni informali (definite “Dichiarazioni”) assunte dai Capi di Stato e di Governo della zona euro in data 25 marzo 2010 e dall’Eurogruppo in data 2 maggio 2010 (dichiarazioni aventi un valore politico- giuridico e difficilmente inquadrabili nella categorizzazione nota degli atti comunitari).
Gli accordi in questione, come risulta dal loro tenore e come è stato chiarito anche dal Sottosegretario Vegas durante i lavori parlamentari (seduta dell’8 giugno 2010 – Commissione V della Camera), non sono trattati internazionali che necessitano di ratifica ma meri accordi conclusi in sede comunitaria, sulla base di intese concordate dagli attori istituzionali coinvolti per affrontare una situazione di carattere eccezionale che richiedeva di agire con la massima tempestività (l’ondata di speculazione finanziaria che ha investito i titoli del debito pubblico dei Paesi dell’area euro aventi i maggiori deficit di bilancio).

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