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Il diritto societario europeo

di - 1 Settembre 2010
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Una serie di iniziative sono pure in corso riguardanti: l’adeguamento del regime di pubblicità societaria posto in essere dalla prima direttiva alla crescente operatività transfrontaliera all’interno dell’Unione; un riesame della regolamentazione contabile introdotta dalla quarta e settima direttiva, dello statuto della Società europea e della direttiva OPA e una possibile iniziativa della Commissione concernente l’introduzione di uno statuto europeo della fondazione.

Allo stesso tempo, la risposta delle istituzioni comunitarie alle conseguenze della crisi finanziaria si articola anche in un capitolo riguardante il diritto societario. Nel 2009 la Commissione europea ha adottato una nuova raccomandazione sulla remunerazione degli amministratori delle società quotate, che dovrebbe essere seguita nel corso del 2010 e del 2011 da iniziative legislative concernenti la stessa remunerazione e più in generale il governo societario delle società quotate.

Un ulteriore ostacolo alla libertà di stabilimento è rappresentato dall’assenza di una legislazione fiscale europea sufficientemente armonizzata da prevenire opportunità per il forum shopping fiscale e le conseguenti misure restrittive oggi adottate da molti Stati membri. Tuttavia, l’obiettivo di contemperare la necessità di rimuovere gli ostacoli fiscali alla libertà di stabilimento con il divieto che la libertà di stabilimento abbia esclusivamente contenuti di forum shopping fiscale non sembra raggiungibile nel breve termine.

L’esperienza statunitense insegna che la piena libertà di stabilimento è possibile soltanto in un contesto nel quale non vi siano radicali differenze tra gli ordinamenti societari statali. Negli Stati Uniti il diritto societario si articola in larga parte in norme dispositive e anche quando vi sono delle norme imperative le differenze fra gli Stati non sono cosi grandi come in Europa. Inoltre negli Stati Uniti la mobilità delle società non sembra essere legata ad opportunità di natura fiscale. La piena mobilita delle società è accettata perché legata essenzialmente allo sfruttamento delle differenze nell’efficienza dei tribunali civili e di moderate differenze in termini di legislazione imperativa.

D’altra parte, nell’Unione europea, le potenzialità di un pieno diritto di stabilimento in termini di risparmi sui costi del capitale sono maggiori che negli Stati Uniti a causa della grande diversità nell’efficienza degli ordinamenti giuridici nazionali. La piena libertà di stabilimento e in particolare la possibilità di trasferire la sede legale indipendentemente dalla sede effettiva permetterebbe alle società stabilite nell’Unione europea di approfittare di un ordinamento giuridico più efficiente in termini di durata del contenzioso e prevedibilità delle pronunce giurisprudenziali.

Questo articolo rappresenta una sintesi dell’articolo dello stesso autore: Prospettive del diritto societario europeo, disponibile in: www.ssrn.com. Le opinioni espresse sono strettamente personali e non coinvolgono in nessun modo la Banca d’Italia. Ringrazio Massimo Condinanzi, Judit Fischer, Stefano Manestra, Giacomo Ricotti e Alessandra Sanelli per le preziose osservazioni ricevute.

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