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Energia nucleareDPCM 27 aprile 2010

di Osservatorio Energia - 6 Agosto 2010
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia»;

Visto l’art. 29 della citata legge n. 99 del 2009, che istituisce l’Agenzia per la sicurezza nucleare, ed in particolare il comma 15 concernente le disposizioni per l’approvazione dello statuto dell’agenzia medesima;

Viste le note n. ACG/43/SVIL/5465 in data 14 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, e n. 626/GAB-U in data 16 aprile 2010 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con le quali le medesime amministrazioni esprimono il formale concerto sullo schema dello statuto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;

Vista la nota in data 21 aprile 2010 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale si trasmette, ai sensi dell’art. 29 della predetta legge n. 99 del 2009, lo statuto dell’agenzia in parola;

Considerato che occorre procedere all’approvazione dello statuto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;

Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, allegato al presente decreto del quale e’ parte integrante, e’ approvato ai sensi dell’art. 29, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Roma, 27 aprile 2010

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Finalità e compiti istituzionali)
1. L’Agenzia per la sicurezza nucleare (di seguito denominata Agenzia), istituita dall’art. 29
della legge 23 luglio 2009, n. 99, (di seguito denominata legge), è un Ente di diritto pubblico
dotato di personalità giuridica e di autonomia tecnica, scientifica, amministrativa e contabile e
soggetto al controllo della Corte dei conti.
2. L’Agenzia, ai fini della sicurezza e della protezione sanitaria dei lavoratori, della
popolazione e dell’ambiente, svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale unica per la
regolamentazione tecnica, il controllo e l’autorizzazione delle attività concernenti gli impieghi
pacifici dell’energia nucleare, detenzione, il trattamento, il condizionamento, il trasporto, lo
stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e la gestione dei materiali nucleari
provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche, industriali e di
ricerca, la protezione dalle radiazioni, la protezione fisica passiva degli impianti e delle
materie nucleari, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l’esercizio, lo
smantellamento a fine vita e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese
le loro infrastrutture e la logistica. L’Agenzia assicura, altresì, lo svolgimento degli
adempimenti derivanti dagli obblighi internazionali assunti dall’Italia sulle salvaguardie per le
materie prime nucleari degli impianti e dei materiali nucleari e cura ogni iniziativa utile alla
corretta, continua e tempestiva informazione della popolazione circa la sicurezza dell’impiego
dell’energia nucleare a fini civili.
3. L’Agenzia opera nel pieno rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello
nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche
disponibili, nell’ambito delle priorità e degli indirizzi di politica energetica nazionale, nel
rispetto del diritto alla salute e dell’ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione
suggeriti dagli organismi comunitari.
4. L’Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le
organizzazioni europee e internazionali d’interesse per lo svolgimento dei compiti e delle
funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.
5. L’Agenzia organizza e svolge le proprie attività secondo i criteri di cui al presente Statuto
e con le modalità stabilite dallo specifico regolamento di organizzazione e funzionamento
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione.
Articolo 2
(Sede)
1. La sede dell’Agenzia è definita ed individuata, ai sensi dell’art. 29, comma 11, della
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro dello sviluppo economico.
Articolo 3
(Regolamentazione tecnica)
1. L’attività di regolamentazione tecnica dell’Agenzia sulle materie di propria competenza si
svolge, in conformità alla vigente normativa nazionale e internazionale ed alle priorità e agli
indirizzi di politica energetica nazionali, applicando le migliori, efficaci ed efficienti tecniche
disponibili, secondo le indicazioni definite dal regolamento di cui al precedente articolo 1,
comma 5 sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
2. L’Agenzia stabilisce, tramite specifici regolamenti, prescrizioni, procedure e standard
tecnici a cui gli operatori sono tenuti ad attenersi per la progettazione, costruzione, gestione e
smantellamento a fine vita degli impianti per gli impieghi pacifici dell’energia nucleare e per
la detenzione, il trattamento, il condizionamento, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento
dei rifiuti radioattivi e la gestione dei materiali nucleari. L’Agenzia pubblica altresì rapporti
sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria ed
internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione e fornisce supporto
tecnico al Governo nelle materie di propria competenza.
3. L’Agenzia cura altresì l’elaborazione di guide tecniche per l’applicazione della
regolamentazione di settore e la promozione delle buone pratiche operative.
4. Presso l’Agenzia è istituito l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di
operatore, supervisore e direttore tecnico di impianto. Con proprio regolamento, l’Agenzia
definisce le modalità di accesso all’albo, individuando i requisiti professionali richiesti. Per
conservare l’iscrizione nell’elenco è condizione necessaria l’osservanza degli obblighi di
formazione continua disciplinati dal regolamento di cui al periodo precedente. L’elenco è
tenuto dall’Agenzia.
5. L’Agenzia, con carattere di priorità, stabilisce le regole, tra l’altro, per la qualifica dei
componenti per gli impianti nucleari e la qualifica per i processi produttivi e realizzativi,
secondo quanto previsto dalla legge per i requisiti e le specifiche tecniche degli impianti
nucleari già approvati negli ultimi dieci anni dalle autorità competenti di Paesi membri
dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’OCSE o dalle autorità competenti di Paesi con i quali
siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare.
L’Agenzia, inoltre, definisce le regole, tra l’altro, per:
– la verifica della sussistenza dei requisiti per la localizzazione degli impianti
– i controlli da effettuarsi nelle varie fasi di progettazione, costruzione, esercizio e
smantellamento a fine vita degli impianti
– le prove per la qualificazione di componenti e di sistemi di impianto
– i collaudi
– la gestione dei rifiuti radioattivi.
Articolo 4
(Vigilanza)
1. L’attività di controllo, verifica e vigilanza dell’Agenzia sulle materie di propria
competenza si svolge secondo le indicazioni definite dal regolamento di cui al precedente
articolo 1, comma 5 sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
2. L’attività di cui al comma precedente è svolta, in modo programmato e casuale, di regola
da personale dell’Agenzia avente la qualifica di ispettore, salvo diverse, specifiche, motivate
determinazioni del Consiglio direttivo.
3. La qualifica di ispettore è conferita dal Direttore generale nel rispetto di specifiche
modalità e requisiti fissati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia, previo riscontro della
sussistenza dei requisiti medesimi e della regolare osservanza degli obblighi di formazione
continua definiti con apposito regolamento.
4. L’attività ispettiva sugli impianti in costruzione ed in esercizio è svolta, di regola, senza
preavviso ai soggetti interessati.
5. L’Agenzia partecipa con tempestività, efficienza ed efficacia alla gestione delle situazioni
di emergenza radiologica determinate da eventi di natura incidentale e fornisce alle Istituzioni
e al pubblico, secondo il principio di trasparenza, le necessarie informazioni.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Articolo 5
(Organi)
1. L’Agenzia è organo collegiale composto dal Presidente e dai membri, nominati secondo i
criteri e le procedure di cui all’art. 29, comma 8 della legge. Il Presidente ed i membri
costituiscono il Consiglio direttivo dell’Agenzia.
2. Sono organi dell’Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori
dei conti. Gli organi ed i componenti dell’Agenzia durano in carica sette anni, e possono
essere confermati una sola volta.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e
dispone in ordine alle liti attive o passive dell’Agenzia stessa. Il Presidente convoca le
riunioni del Consiglio direttivo, stabilisce l’ordine del giorno e dirige i lavori. In caso di
assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal
membro con maggiore anzianità nell’ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per
età. Il Presidente cura, anche sulla base delle indicazioni derivanti dai programmi nazionali, i
rapporti con le Agenzie di Sicurezza di altri Paesi e con gli organismi internazionali.
4. Spetta al Consiglio direttivo, su proposta del Direttore generale, l’adozione delle delibere
relative a:
a) linee di indirizzo per la gestione dell’Agenzia;
b) regolamentazione tecnica;
c) provvedimenti sanzionatori o interdittivi;
d) pareri obbligatori e vincolanti previsti dalla legge;
e) approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari.
Spetta altresì al Consiglio direttivo l’approvazione di piani triennali di attività, da declinare
successivamente in obiettivi annuali, da trasmettere al Governo per l’eventuale segnalazione
di indirizzi e priorità ed il successivo inoltro al Parlamento. Le decisioni del Consiglio
direttivo sono verbalizzate e, per garantire la massima trasparenza, pubblicate sul sito internet
dell’Agenzia.
6. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato secondo i criteri e le procedure di cui all’art.
29, comma 10, della legge, vigila, ai sensi dell’articolo 2403 cc., sull’osservanza delle leggi e
verifica la regolarità della gestione. Al Collegio compete, altresì, il controllo contabile
dell’Agenzia e, allo scopo, il Collegio ha accesso agli atti e ai documenti dell’Agenzia ed i
suoi componenti possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
7. I compensi spettanti agli organi ed ai componenti dell’Agenzia sono determinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dello sviluppo economico.
8. Le modalità di funzionamento del Consiglio direttivo sono definite con il regolamento di
organizzazione e funzionamento di cui al precedente art. 1, comma 5.
Articolo 6
(Direttore generale)
1. L’incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio direttivo dell’Agenzia
all’unanimità dei suoi componenti a persona di indiscussa moralità e indipendenza ed elevata
competenza professionale nel settore pubblico o privato. Il mandato del Direttore Generale ha
durata di 5 anni ed è rinnovabile una sola volta.
2. Il Direttore generale svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della
struttura. Egli organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione all’Agenzia in
correlazione agli obiettivi annuali fissati dal Consiglio direttivo e verifica e svolge tutti i
compiti connessi alla scelta ed all’impiego dei mezzi più idonei ed assicurare la legalità,
l’imparzialità, l’economicità, l’efficacia e l’efficienza delle attività.
3. Spetta al Direttore generale l’adozione degli atti non espressamente riservati al Consiglio
direttivo.
4. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto,
esprimendo, a richiesta di quest’ultimo, parere consultivo sui provvedimenti da adottare ed
informando il Consiglio stesso sulle attività compiute e le iniziative adottate.
5. Il compenso del Direttore generale e’ determinato dal Consiglio direttivo tenendo conto
della qualificazione professionale del soggetto designato.
6. Il Direttore generale può essere revocato dall’incarico dal Consiglio direttivo per
comprovate irregolarità nell’esercizio dell’attività svolta, per i risultati negativi della gestione
o per il mancato raggiungimento degli obiettivi a lui affidati o per il mancato rispetto
dell’esclusività del rapporto di cui al precedente comma 6 o dei doveri informativi di cui al
precedente comma 4.
7. Il Direttore generale è responsabile dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di
cui al comma 2 ed ai mezzi messi a sua disposizione. Le modalità per la verifica e la
contestazione dell’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi sono fissate con il
regolamento di cui al comma precedente.
Articolo 7
(Incompatibilità e decadenza)
1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo non possono svolgere attività che
possano entrare in conflitto con i compiti e gli interessi dell’Agenzia o cagionare nocumento
all’immagine della stessa, ovvero comprometterne il normale funzionamento o l’imparzialità.
2. Non può essere nominato Presidente o componente del Consiglio direttivo, e se nominato
decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena
che comporta l’interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l’incapacità di esercitare
uffici direttivi.
3. I componenti del Consiglio direttivo vengono dichiarati decaduti per il venir meno dei
requisiti della nomina, nel caso in cui non partecipano per tre volte consecutivamente alle
riunioni senza giustificato motivo e nei casi di incompatibilità di cui al comma 3 del presente
articolo.
4. Non può essere nominato Direttore generale, e, se nominato, decade dal suo ufficio,
l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta
l’interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l’incapacità’ di esercitare uffici direttivi.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e’ esclusivo e comporta il divieto di svolgere
altre attività professionali pubbliche e private, anche occasionali.
6. Non possono essere nominati nel Collegio dei revisori, e, se nominati, decadono, coloro
che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del presente articolo, il coniuge, i parenti
e gli affini degli amministratori entro il quarto grado.
7. Viene dichiarato decaduto dal Ministro dell’economia e delle finanze, il componente del
Collegio dei revisori che viola gli obblighi di cui al precedente articolo 5, ovvero che, senza
giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dello stesso Collegio.
Articolo 8
(Comitato scientifico)
1. Il Comitato scientifico svolge compiti consultivi nei confronti del Consiglio direttivo, con
riferimento agli aspetti tecnico-scientifici dell’attività dell’Agenzia.
2. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo ed è composto da cinque
componenti, esperti anche stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata
professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell’Agenzia. I componenti del
Comitato scientifico durano in carica quattro anni.
3. In relazione ai programmi istituzionali dell’Agenzia, il Comitato:
a) esprime al Consiglio, su richiesta del Presidente, pareri tecnico-scientifici sulle proposte di
programma di attività;
b) elabora analisi e studi sullo stato della ricerca a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca, anche sulla
base delle risultanze tecnico-scientifiche dei programmi dell’Agenzia.
Articolo 9
(Organizzazione)
1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti fissati dalla legge e richiamati al
precedente articolo 1, l’Agenzia si avvale della propria struttura operativa a capo della quale è
posto il Direttore generale.
2. L’organizzazione dell’Agenzia è definita dal regolamento di cui al precedente articolo 1,
comma 5 sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
3. L’Agenzia è organizzata in modo tale da garantire anche la continua operatività di un
centro per le emergenze radiologiche a supporto della gestione dell’emergenza.
4. La struttura operativa dell’Agenzia è articolata per attività specialistiche con Direzioni di
livello dirigenziale ed Unità operative, da affidare a responsabili di elevata qualifica
professionale e con esperienza specifica nel settore affidato.
5. L’Agenzia, in relazione alla struttura ed alle funzioni ed ai compiti alla stessa assegnati,
può dotarsi di un Segretariato generale.
6. L’organigramma dell’Agenzia è pubblicato e costantemente e tempestivamente
aggiornato sul sito internet dell’Agenzia.
7. La formazione continua e l’elevato livello qualitativo del proprio personale sono obiettivi
primari dell’Agenzia che provvede periodicamente alla verifica dei relativi livelli di
aggiornamento professionale, efficacia ed efficienza operativa.
8. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Agenzia può avvalersi, previa stipula di apposite
convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle
agenzie regionali per l’ambiente.
Articolo 10
(Gestione economico-finanziaria)
1. I mezzi finanziari dell’Agenzia sono costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite all’Agenzia ai sensi dell’art. 29, commi 17 e 18 della
legge con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico;
b) dalle risorse derivanti dai diritti che l’Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in
relazione alle prestazioni di cui all’art. 29, comma 5 della legge, secondo i corrispettivi
determinati, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l’effettuazione dei servizi, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. Per l’amministrazione e la contabilità dell’Agenzia si applicano le disposizioni del
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero
dell’economia e delle finanze che, su tale materia, esercita le funzioni di organo vigilante. Il
rendiconto della gestione finanziaria è approvato dall’Agenzia entro il 30 aprile dell’anno
successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4. L’esercizio finanziario dell’Agenzia coincide con l’anno solare ed avrà quindi inizio il
primo di gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 11
(Autotutela)
1. Ferma restando l’esperibilità degli ordinari rimedi giurisdizionali, il soggetto inciso dalle
attività dell’Agenzia può proporre reclamo al soggetto che ha emanato il relativo atto entro 60
giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell’atto medesimo.
2. L’Agenzia può riesaminare i propri atti e agire in autotutela, secondo i principi legislativi
in materia di azione amministrativa e le modalità previste in regolamento. A seguito del
reclamo di cui al comma 1 o anche su propria autonoma iniziativa, il soggetto adito può
rideterminare in autotutela una propria decisione motivandola adeguatamente ed in
applicazione dei principi di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, il soggetto che ha emanato l’atto può assumere nuovi
elementi di prova, far effettuare indagini tecniche indipendenti o audire l’interessato o un
soggetto da questi delegato ed, all’esito, emanare provvedimento motivato mediante il quale
confermare la decisione, modificarla, o rideterminarla in sede di autotutela.
4. In caso di reclamo introdotto dall’interessato, la decisione è assunta entro il termine
perentorio di 60 giorni dal deposito della domanda. Il termine può essere sospeso per una sola
volta al fine dell’acquisizione degli elementi di cui al precedente comma 3.
Articolo 12
(Codice etico)
1. L’Agenzia si dota di un codice etico, applicabile ai componenti del Consiglio direttivo, al
Direttore generale, al Comitato scientifico ed a tutti i dipendenti, che individua i principi
guida del corretto comportamento degli stessi, tenendo conto delle peculiari funzioni e
dell’esigenza di garantire imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza all’azione
dell’Agenzia stessa. Il codice etico è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.
Articolo 13
(Scioglimento)
1. L’Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto
funzionamento ed al perseguimento dei fini istituzionali, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico.
In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è nominato un
commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le
funzioni del Presidente e dei membri dell’Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice
Commissari.
Articolo 14
(Efficacia dello Statuto)
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del relativo decreto di approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Articolo 15
(Modifiche dello Statuto)
1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica la medesima procedura prevista per
l’approvazione dello stesso.
Articolo 16
(Norme transitorie)
1. Di norma il versamento del corrispettivo di cui all’art. 29, comma 7, della legge verrà
richiesto all’atto dell’avvio ufficiale di ciascuna delle previste attività dell’Agenzia. Nel
transitorio, considerati gli oneri di riorganizzazione e riqualificazione del personale da
sostenere, l’Agenzia è autorizzata a richiedere versamenti parziali anticipati all’atto della
manifestazione di interesse per il sito.


RICERCA

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