D.L. 8 luglio 2010, n. 105

L’art. 3 stabilisce che in sede di prima applicazione non  operino,  per  il  presidente dell’Agenzia per la sicurezza nucleare  e,  per  i componenti dell’Agenzia diversi dal presidente,  le  incompatibilita’ previste dalla legge, restando fermo il divieto di avere  interessi  diretti  o indiretti nelle imprese operanti nel settore. Per i soli componenti (e non quindi per il Presidente) rimane vigente l’esclusione concernente incarichi politici elettivi.

http://www.normattiva.it/dispatcher?service=212&datagu=2010-07-09&task=dettaglio&elementiperpagina=100&datavalidita=20100806&redaz=010G0129&paginadamostrare=1&tmstp=1281091011362