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Energia elettricaPresidenza del Consiglio dei Ministri,Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, decreto 5 agosto 2010

di Osservatorio Energia - 5 Agosto 2010
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Indicazione delle attività che sono escluse dall’applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) a norma dell’articolo 219 dello stesso decreto legislativo

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione delle seguenti attivita’ in Italia: a) produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord; b) fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull’intero territorio della Repubblica italiana.

Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 Novembre 2010

IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2008, con il quale è stato conferito al Ministro Onorevole Andrea Ronchi l’incarico per le politiche europee;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 contenente delega di specifiche funzioni al Ministro senza portafoglio Onorevole Andrea Ronchi per le politiche europee;
Visto l’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
Visto l’articolo 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Considerato che la Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. – Compagnie Valdôtaine des eaux S.p.A. (in seguito denominata CVA) – con domanda pervenuta alla Commissione europea in data 15 febbraio 2010 ha chiesto che venga stabilita l’applicabilità del paragrafo 1 dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE all’attività di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica in tutto il territorio della Repubblica italiana, ovvero, in alternativa, nel
territorio della Zona Geografica Nord (di seguito denominata Zona Nord), nonché all’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica in tutto il territorio della Repubblica italiana;
Considerato che la Commissione europea con nota 22 febbraio 2010 n. 93379 ha informato lo Stato italiano di aver ricevuto la sopra citata domanda da parte della CVA;
Considerato che con nota 15 aprile 2010 la Commissione europea ha richiesto informazioni supplementari;
Considerato che con nota n. 3498 del 10 maggio 2010 il Dipartimento per il coordinamento della politiche comunitarie ha trasmesso alla Commissione europea le informazioni fornite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
Considerato che con e-mail del 20 maggio 2010 il Dipartimento per il coordinamento della politiche comunitarie ha trasmesso alla Commissione europea il parere reso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Considerato che la Commissione europea ha adottato la decisione 2010/403/UE in data 14 luglio 2010 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 186 del 20 luglio 2010 – disponendo in particolare che la direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione delle seguenti attività in Italia:

a) produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord;

b) fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull’intero
territorio della Repubblica italiana;

Ritenuto pertanto che, ai sensi dell’articolo 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, debba precedersi ad indicare le attività escluse dal campo di applicazione dello stesso Codice;

Decreta

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione delle seguenti attività in Italia: a) produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord; b) fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull’intero territorio della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro: Ronchi

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2010  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 119


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