CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 22 luglio 2010 n. 278

La costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare, le garanzie di tipo sostitutivo, per superare il mancato raggiungimento delle necessarie intese con gli enti locali coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica, i criteri per la definizione delle tipologie degli impianti di produzione, sono disposizioni attribuibili, con carattere di prevalenza, alla materia della produzione dell’energia, di competenza concorrente Stato- Re3ioni.

La costruzione e l’esercizio di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita vi è competenza statale in tema di tutela dell’ambiente anche la competenza concorrente di governo del territorio richiede opportune forme di collaborazione nelle Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi.

Anche la previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione ricade nella competenza esclusiva statale in tema di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza

L’art. 25, comma 2, lettere g) e h) della L. n. 99/2009, pur nel silenzio del legislatore, non esclude nè può escludere l’intesa con la Regione interessata, ai fini della localizzazione, nel dettaglio, del sito nucleare.

Il legislatore è poi libero, e talvolta anche obbligato, quando l’interesse non sia accentrato esclusivamente in capo alla singola Regione all’intervento della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato – città ed autonomie locali.

Il potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione non trova applicazione alle intese con le Regioni

La delibera del CIPE, prevista dalla legge, di definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale non ha potestà regolamentare, in quanto si esprime una scelta di carattere essenzialmente tecnico, con cui l’amministrazione persegue la cura degli interessi pubblici a essa affidati dalla legge, individuando le tipologie di impianti idonee, in concreto e con un atto, la cui sfera di efficacia si esaurisce e si consuma entro i limiti, obiettivi e temporali, della scelta stessa. Si è pertanto in presenza dell’esercizio di una funzione amministrativa: si tratta di un’attrazione in sussidiarietà in cui è previsto il parere della Conferenza unificata, anziché l’intesa, possibile nel caso in cui la funzione amministrativa,sia caratterizzata da una natura eminentemente tecnica, che esige, in quanto tale, scelte improntate all’osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze.

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=278&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=