TAR VENETO Sez. III, sentenza 7 luglio 2010, n. 2875

Il conferimento di rifiuti pericolosi nelle discariche di rifiuti non pericolosi è ammesso quando siano stabili e non reattivi, e presentino i criteri di ammissibilità previsti dall’art. 6 del DM 3 agosto 2005, evidenziando in tal modo un comportamento del colaticcio equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi (come prescritto dall’ art. 6, lett. c, punto iii della direttiva 1999/31/CE): ove sia analiticamente provata la presenza delle predette caratteristiche, non è necessario un previo trattamento di solidificazione o vetrificazione

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