Nella circolare è specificato che, a fini fiscali, gli impianti fotovoltaici rientrano nel concetto di “impianti”e non di “opifici”, quindi bene immobile, ma solo quando non sia possibile la separazione dal terreno o dal fabbricato senza alterarne le funzionalità.
L’Agenzia chiarisce inoltre che la fabbricazione di celle o pannelli fotovoltaici non beneficia delle agevolazioni previste dal D.l. 78/2009, mentre ne usufruisce la fabbricazione di inseguitori per pannelli solari.