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Corte di giustizia europea, sentenza del 17 giugno 2010, in C-105/09 e C-110/09

di Osservatorio Energia - 17 Giugno 2010
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È illegittimo, per contrasto con il diritto comunitario – e, precisamente, per violazione dell’art. 3, nn.1 e 2 lett. a), della direttiva 2001/142 -, il decreto con cui il governo belga ha aggiunto al codice nazionale dell’ambiente un piano di gestione sostenibile dell’azoto in agricoltura, in assenza di previa valutazione di impatto ambientale.

Infatti, il diritto comunitario, quanto al regime delle acque, prevede in capo agli stati membri l’obbligo di individuare le zone vulnerabili e di predisporre i relativi “programmi d’azione” (cfr. artt. 1, 3, 4, 5 della direttiva 91/676), da un lato; dall’altro, impone una “valutazione ambientale” per tutti i piani e programmi che, approvati mediante procedura legislativa e previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (cfr. art. 2 della direttiva 2001/42), siano “elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico (…), e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE” (ibidem, art. 3, lett. a); ma, per ulteriori ipotesi, si confronti il testo integrale dell’articolo).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0105:IT:HTML


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