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Cassazione penale, sez. III, sentenza 15 giugno 2010, n. 22758

di Osservatorio Energia - 15 Giugno 2010
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La Corte ritiene infondato il ricorso , nel caso in cui la condotta contestata consista nell’avere l’imputato, quale titolare di un frantoio oleario, effettuato in un fiume scarichi di acque reflue industriali non autorizzati, sono palesemente infondate le sollevate eccezioni in tema di prelievo di campioni e di esecuzione delle relative analisi [effettuati nel rispetto delle norme procedimentali di riferimento] stante che è stato accertato, con motivazione incensurabile, che le acque di lavorazione delle olive venivano immesse, senza trattamento depurativo, attraverso un tubo, direttamente in corso d’acqua superficiale, il che esclude la tesi alternativa dell’utilizzazione agronomica delle suddette acque.

Altrettanto infondate le altre censure, il titolare dell’insediamento ha onere di dimostrare l’avvenuto conseguimento dell’autorizzazione allo scarico e che l’imputato ha deliberatamente convogliato le acque di lavorazione in un pozzetto attraverso cui si immettevano nell’affluente del fiume. Pertanto tali elementi decisivi depongono in senso sfavorevole per l’imputato.


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