Cassazione penale, sez. III, sentenza 15 giugno 2010, n. 22755

Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza e il rispetto della disposizione di cui art 45 comma 2 del D.lgvo 22/1997 fino al conferimento dei rifiuti all’operatore autorizzato al trasporto verso l’ impianto di smaltimento, con esclusione della responsabilità di tali soggetti da tal momento in poi. Ne segue che (in materia di rifiuti sanitari) dell’ abbandono o del deposito incontrollato deve essere chiamato a rispondere il soggetto che nella struttura sanitaria ricopre la qualifica di amministratore o direttore generale o di presidente.