Cassazione civile, sez. III, sentenza 9 giugno 2010, n. 22012

Con sentenza in data 9.03.2009 la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva il presidente e l’amministratore delegato del CdA., nonché il direttore tecnico di una società per cooperazione colposa tra loro, nell’esercizio dell’attività della discarica di Scapigliato gestita dalla predetta società.

La discarica era inserita nel piano regionale di smaltimento dei rifiuti e a seguito di un incremento del quantitativo di rifiuti accettati, si era reso necessario l’ampliamento dei lotti.

I rifiuti  nell’impianto venivano disposti in strati,costipati e sottoposti a ricoprimento giornaliero con versamenti di terreno.

Nel sito esistevano impianti riciclo del biogas costituiti da pozzi di raccolta terminanti con tubazioni di sfiato alla cui sommità erano collocate fiaccole per la combustione del gas esalato e ciò per ridurre le esalazioni maleodoranti del biogas.

La corte territoriale riteneva non configurabile la fattispecie criminosa prevista dalla seconda parte dell’art. 674 cod. pen. perché la discarica era stata gestita nel rispetto delle ottenute autorizzazioni, sicché non potevano essere ascritti ai responsabili della gestione le emissioni diffuse maleodoranti.

La Corte annulla la sentenza impugnata affermando dei principi di diritto nella materia de qua, in particolare: