TAR Umbria, sez. I, sentenza 8 giugno 2010, n. 360

In tema di rifiuti, uno specifico potere di ordinanza contingibile e urgente è espressamente previsto dall’articolo 191 del d.lgs. 152/2006,

Nella formulazione vigente del comma 4, introdotta dal d.l. 90/2008, convertito dalla legge 123/2008, il limite delle due reiterazioni è stato sostituito dal riferimento ad un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

Ai sensi della norma citata i presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente sono : una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell’ambiente, e l’impossibilità di provvedere altrimenti. I presupposti della contingibilità ed urgenza devono essere valutati da un punto di vista oggettivo, cioè con riguardo alla situazione da fronteggiare ed agli strumenti disponibili, senza condizionamenti derivanti dall’eventuale coinvolgimento soggettivo dell’organo titolare del potere. Infatti, la contingibilità non viene meno anche se la situazione di pericolosità duri nel tempo, potendo anzi un ulteriore ritardo accentuare l’urgenza. Le ordinanze contingibili ed urgenti sprovviste di un termine finale di durata o efficacia, non per questo sono automaticamente illegittime in quanto, pur provocando mutamenti irreversibili di una particolare situazione, non determinano un assetto stabile e definitivo della disciplina (cfr. Cons. Stato, V, 13 agosto 2007, n. 4448). In ogni caso, la mancanza di un espresso termine finale di durata o efficacia non può viziare il provvedimento, laddove sia la disposizione normativa che prevede il potere a stabilirne la durata massima come avviene con l’articolo 191 del d.lgs. 152/2006.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Perugia/Sezione%201/2007/200700336/Provvedimenti/201000360_01.XML