L’articolo 51 del decreto detta della misure per la semplificazione dell’installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale.
In particolare, esso subordina l’installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo – derivati da rete domestica e adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione – alla presentazione di una dichiarazione d’inizio attività; inoltre, prevede l’installazione e l’esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale.
Il Decreto infine abilita all’installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell’impianto le imprese, dotate dei requisiti stabiliti, che risultano iscritte presso la Camera di commercio e che esercitano le attività di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b) impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore.