Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13 maggio 2010, n. 2943

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il coefficiente del 3,6% stabilito dall’AEEG a carico dei distributori di energia rappresenta la differenza tra le perdite riconosciute dai clienti finali alle imprese distributrici e le perdite standard che si assume si verifichino sulla rete dell’impresa distributrice stessa. Tale differenza, tuttavia, costituisce per il distributore una voce neutra, ovvero una partita di giro che il distributore è tenuto a versare al GRTN. Se si riducesse il coefficiente dal 3,6% all’1,6% (come ammesso dal giudice di prime cure) si dovrebbe altresì ridurre, dal 10,8% all’8,8%, anche il coefficiente totale. Diversamente si realizzerebbe un ingiusto vantaggio a favore dell’impresa.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200506497/Provvedimenti/201002943_11.XML