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Energie rinnovabiliMinistero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari, decreto 12 maggio 2010

di Osservatorio Energia - 12 Maggio 2010
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Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che estende alle singole imprese del settore della trasformazione agro energetica la possibilità di stipulare contratti quadro.

 G.U. 6 luglio 2010, n. 155

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, ed in particolare gli articoli 10 e 11 che prevedono che i soggetti economici costituiti da organizzazioni di produttori e organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possono sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

Vista la legge 81 dell’11 marzo 2006, recante ai commi 2 e 4 dell’articolo 2-quater disposizioni per la produzione di biocarburanti di origine agricola, oggetto di un contratto quadro o di una intesa di filiera;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 674/TRAV del 30 novembre 2006 recante le modalità di stipula, per la filiera agro energetica, dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

Vista la direttiva 2009/28/Ce del 23 aprile 2009 che fissa per l’Italia l’obiettivo del 17% come quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia;

Visto il decreto 2 marzo 2010 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo all’attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, che incentiva la produzione di energia elettrica ottenuta da biomassa e il biogas, prodotti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005;

Visto il verbale della seduta del 9 settembre 2009 del Comitato interministeriale di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 81 dell’11 marzo 2006;

Considerate le caratteristiche della produzione di energia elettrica da biomasse, legate all’affermazione ex novo di una filiera nazionale delle colture ad uso energetico;

Considerato che la recente definizione del mercato agroenergetico, non consente di desumere la rappresentatività specifica da alcuna fonte statistica ufficiale;

Ritenuto necessario definire per la filiera agroenergetica, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da biomasse, ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, al fine di agevolare l’affermazione e la crescita delle filiere stesse;

Decreta:

Articolo unico

Oltre ai soggetti economici di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per la filiera del settore agro energetico, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, in mancanza di intese di filiera, possono stipulare i contratti quadro le imprese singole o associate della filiera della trasformazione agroenergetica, purché garantiscano la tracciabilità della materia prima utilizzata, e rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

1. che l’approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno tre Regioni;

2. che il progetto di trasformazione agroenergetica sia stato dichiarato di “interesse nazionale” dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 81 dell’11 marzo 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 Roma, 12 maggio 2010.


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