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Energie rinnovabiliCamera dei Deputati, interrogazione in tema di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare, 6 maggio 2010

di Osservatorio Energia - 6 Maggio 2010
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Allegato B

Seduta n. 318 del 6/5/2010

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazioni a risposta scritta:

SCILIPOTI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:

la tecnologia fotovoltaica tra le diverse tecnologie utilizzanti le fonti rinnovabili è in assoluto la più cara e di ciò il programma «Nuovo Conto Energia», introdotto dal decreto-legge del 19 febbraio 2007, ha tenuto debito conto prevedendo un modello di incentivazione che si è dimostrato valido come dimostrano i risultati raggiunti dalla sua entrata in vigore (febbraio 2007), ad oggi. Risultati che possono sintetizzarsi nell’imminente raggiungimento dell’obiettivo di 1,2 gigawatt di potenza sul territorio nazionale e nella riduzione di oltre il 20 per cento del costo della tecnologia fotovoltaica;

risultati analoghi invece non si sono avuti riguardo lo snellimento degli iter autorizzativi contrariamente a quanto previsto nel decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003;

infatti il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 all’articolo 12, stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica da rilasciarsi a seguito di un procedimento della durata massima di 180 giorni, nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Il suddetto decreto legislativo prevedeva anche che in una Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, fossero approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento relativo all’autorizzazione unica. Ciò causa disomogeneità territoriale generatrice di processi entropici che soprattutto per le imprese si traducono in lievitazione dei costi;

è in corso di emanazione il nuovo decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e di intesa con la conferenza unificata Stato – regioni, ai sensi dell’articolo 7 comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387;

l’emanando decreto prevede una significativa riduzione degli incentivi, circa il 30 per cento, riduzione dettata dalla corrispondente riduzione della tecnologia ma non dallo snellimento dell’iter autorizzativo secondo quanto prevede il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003;

inoltre l’emanando decreto rispetto l’attuale decreto non assicura soluzione di continuità per gli enti locali in quanto vengono eliminate una serie di agevolazioni dell’attuale decreto;

i Comuni italiani, a causa dei tagli nei trasferimenti di risorse agli enti locali, si trovano sempre alla ricerca di nuove risorse di bilancio, in assenza delle quali si troverebbero costretti a dover scegliere tra il taglio dei servizi offerti ai cittadini, ovvero l’aumento delle aliquote tributarie di propria competenza;

per evitare di dover optare per una delle soluzioni sopra prospettate, che causerebbero un grave pregiudizio alla cittadinanza, molti comuni si sono ingegnati per reperire nuove fonti di entrata;

una soluzione particolarmente importante era stata individuata nella possibilità di usufruire delle tariffe incentivanti e dei premi incentivo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;

infatti con l’articolo 2 comma 173, della legge 244 del 2007 è stato previsto che «nell’ambito delle disponibilità di cui all’articolo 12 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007……, e ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali o Regioni sono considerati rientranti nella tipologia dell’impianto, di cui all’articolo 2 comma 1, lettera b) 3, del medesimo decreto»;

ora, sulla base dell’articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 l’incentivo previsto per gli impianti (potenza maggiore di 20 chilowatt) realizzati dagli enti locali è pari ad € 0,423 chilowatt di potenza;

quello che più rileva e che l’articolo 13 del decreto ministeriale prevedeva che l’incentivo e il premio di cui all’articolo 6 e 7 erano riconosciuti a tutti quegli impianti che entravano in funzione sino al raggiungimento della potenza cumulativa di 1.200 megawatt, e in aggiunta a tale potenza tutti quegli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e che entravano in esercizio entro i 24 mesi successivi al raggiungimento dei 1.200 megawatt;

confidando proprio su questo termine lungo e considerando il fatto che ad oggi sono stati installati poco più che 1 giga watt di potenza cumulativa, molte amministrazioni hanno indetto o sono in procinto di indire una gara ad evidenza pubblica per la realizzazione di impianti di potenza oltre i 200 chilowatt di potenza, tali da consentire all’amministrazione di percepire somme pari a diverse decine di migliaia di euro per 20 anni;

sempre nella bozza dell’emanando decreto, la tariffa prevista per gli impianti dei comuni è pari ad una media per i tre quadrimestri del 2011 di euro per chilowattore di 0,30, mentre nella tariffa attuale l’incentivo è pari ad euro 0,42 per chilowattore ciò equivale ad una decurtazione quindi di oltre il 30 per cento dell’attuale incentivo;

inoltre l’attuale decreto prevede un aumento dell’incentivo del 5 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, agevolazione non più presente nell’emanando decreto;

se il decreto fosse emanato in conformità alla bozza rinvenuta in rete tutto ciò lederebbe il legittimo affidamento riposto sulla normativa vigente da parte dei comuni che vi hanno fatto affidamento;

ma, cosa ancora più grave, si eliminerebbe una importante fonte di risorse, con una perdita economica non sopportabile dagli enti che vi hanno fatto affidamento;

alla luce di quanto sopra esposto, sarebbe opportuno prevedere che in deroga al decreto possa rimanere valida la vigente normativa per gli enti locali fino al raggiungimento dei 3000 megawatt installati

previsti dall’articolo 6, 7 e 12 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 così come stabilito dall’articolo 2, comma 173, della legge 244 del 2007 e che in deroga all’emandando decreto possano essere mantenute le tariffe incentivanti nella misura prevista dall’articolo 2 comma 173, della legge 244 del 2007 e i premi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, per tutti gli impianti facenti capo a soggetti pubblici che abbiano approvato e pubblicato il bando di gara alla data di pubblicazione da parte del GSE del raggiungimento del limite di 1.200 megawatt di potenza complessiva, istallati nel territorio nazionale -:

se il Governo ritenga di dover intervenire con estrema urgenza, nell’ambito delle sue prerogative, competenze e doveri istituzionali, per ripristinare le incentivazioni precedentemente previste;

se il Governo ritenga urgente e opportuno integrare l’emanando decreto introducendo le deroghe di cui in premessa.

(4-07085)


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