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Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunicato 30 aprile 2010

di Osservatorio Energia - 30 Aprile 2010
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Con un comunicato, pubblicato sulla Gu del 30 aprile 2010, il Ministero dell’ Ambiente ha modificato il Dpcm 27 aprile 2010 recante le modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) da utilizzare per le dichiarazioni relative al 2009. Ha chiarito che: nel Dpcm 27 aprile 2010 “dopo gli allegati di cui a pagina 48, in luogo della scheda SCS2, riportata alla pagina 49, devono intendersi riportate le schede relative al capitolo 1: SCS1, SCS2, SA1, SA2, CS, RIF, RT, RE, DR, TE, MG, ART.191, RU, RST, DRU, CG, MDCR, INT, UO, UD, SMAT, STIP, SRIU. Inoltre, in luogo della scheda MG-VEIC, riportata alla pagina 50, devono intendersi riportate le schede relative al capitolo 2: SA1-VEIC, SA2-VEIC, AUT, ROT, FRA, RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-VEIC, di seguito riportate” (si veda in calce al presente Dpcm).

***

Versione coordinata con le modifiche
Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto 27 aprile 2010

(Supplemento ordinario n. 80 alla GU 28 aprile 2010 n. 98)

Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;

Visto il comma 1 dell’articolo 6 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70, secondo cui, in sede di prima attuazione, il modello unico di dichiarazione è adottato con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 6, comma 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, il modello unico di dichiarazione è adottato — ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della medesima legge — con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l’articolo 1, comma 3 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione;

Considerato che il medesimo comma 3 dell’articolo 1 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70, prevede che, ove non si debba procedere a mere modifiche ed integrazioni ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, della medesima legge, gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione possano essere disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche ove non sia avvenuta l’individuazione di nuove disposizioni con la procedura di cui all’articolo 1, comma 1;

Visto, altresi’, l’articolo 2 della predetta legge 25 gennaio 1994, n. 70, che prevede che il modello unico di dichiarazione è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, la quale provvede a trasmetterlo alle diverse amministrazioni per le parti di rispettiva competenza;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’articolo 2 di detto decreto in base al quale gli atti amministrativi sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati e la determinazione delle cautele necessarie per la validità delle connesse operazioni di immissione, riproduzione e trasmissione di dati e documenti, nonchè l’individuazione delle relative responsabilità;

Visto il comma 2 dell’articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e relative norme di attuazione concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, di attuazione della direttiva 1999/93Ce per la firma elettronica;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 concernente l’attuazione della direttiva 2000/53Ce relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che reca “Attuazione integrale della direttiva 96/61Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che reca “Attuazione della direttiva 2002/95Ce, della direttiva 2002/96Ce e della direttiva 2003/108Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti”;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che reca “Attuazione della direttiva 2003/4Ce sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, che reca “Attuazione della direttiva 1999/31Ce relativa alle discariche di rifiuti”;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, concernente “Attuazione della direttiva 2000/76/Ce, in materia di incenerimento dei rifiuti”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 2002, in data 24 febbraio 2003 e in data 22 dicembre 2004 recanti approvazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008 con il quale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 dellalegge 25 gennaio 1994, n. 70, è stato adottato il vigente modello unico di dichiarazione ambientale;

Visto il comma 3-bis dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all’istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

Visto il comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, recante “Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini” e, in particolare, l’articolo 14-bis;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”;

Considerata l’esigenza di aggiornare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, il modello unico di dichiarazione ambientale adottato con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, in modo da adeguare e coordinare le modalità di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di comunicazione annuale in materia di rifiuti prodotti e gestiti con la sopravvenuta normativa di riferimento in tema di tracciabilità dei rifiuti, anche per consentire il tempestivo avvio degli adempimenti necessari per attuare le nuove disposizioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008 recante “Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta”;

Acquisito l’avviso favorevole del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Decreta:

Articolo 1

1. Il modello di dichiarazione allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008 è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.

2. Il modello di cui al presente decreto è utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il termine stabilito dalla legge, con riferimento all’anno 2009, da parte dei soggetti interessati.

3. Sono, in ogni caso, valide le dichiarazioni che risultino presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all’anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008.

Articolo 2

1. L’accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

 Roma, 27 aprile 2010


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