Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21 aprile 2010, n. 2266

Il Consiglio di Stato non condivide l’avviso della società appellante secondo il quale l’effetto di variante che deriva dall’autorizzazione della discarica a tenore della norme sopra citate, debba comunque ritenersi momentaneo e sempre compatibile con il ripristino dell’efficacia delle preesistenti previsioni urbanistiche. Per contro, nel concedere l’autorizzazione alla discarica è sempre fatto obbligo all’autorità competente di stabilire non soltanto quanti e quali rifiuti possano essere conferiti, ma anche di individuare le tipologie di sistemazione finale del sito interessato, in relazione alla particolare utilizzazione dello stesso. Trattasi di potere/dovere annoverabile nell’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione competente che com’è noto è censurabile nel giudizio di legittimità soltanto nei ristretti limiti della palese illogicità ovvero nella manifesta insussistenza dei presupposti di fatto.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2002/200208167/Provvedimenti/201002266_11.XML