Il Consiglio di Stato non condivide l’avviso della società appellante secondo il quale l’effetto di variante che deriva dall’autorizzazione della discarica a tenore della norme sopra citate, debba comunque ritenersi momentaneo e sempre compatibile con il ripristino dell’efficacia delle preesistenti previsioni urbanistiche. Per contro, nel concedere l’autorizzazione alla discarica è sempre fatto obbligo all’autorità competente di stabilire non soltanto quanti e quali rifiuti possano essere conferiti, ma anche di individuare le tipologie di sistemazione finale del sito interessato, in relazione alla particolare utilizzazione dello stesso. Trattasi di potere/dovere annoverabile nell’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione competente che com’è noto è censurabile nel giudizio di legittimità soltanto nei ristretti limiti della palese illogicità ovvero nella manifesta insussistenza dei presupposti di fatto.