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Corte di Giustizia CE, sez. I, sentenza 15 aprile 2010, C-64/09

di Redazione di ApertaContrada - 15 Aprile 2010
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sull’inadempimento da parte della Francia degli artt. 5, nn. 3 e 4, 6, n. 3, e 7, n. 1, Direttiva 2000/53/CE, in materia di rottamazione dei veicoli fuori uso, compensazione dei costi di trattamento, recupero, riciclaggio e riutilizzo
La Corte ha ritenuto sussistente l’incompatibilità della normativa nazionale francese (art. 15 del decreto n. 2003-727),  con l’art. 2, punto 13), della direttiva 2000/53/CE  in quanto la norma nazionale che introduce nell’ordinamento francese la nozione di informazioni relative alle condizioni di smontaggio ha una portata più restrittiva della citata norma comunitaria (art 2, punto 13), della direttiva 2000/53) poiché quest’ultima disposizione prevede che siano fornite agli impianti di trattamento autorizzati «tutte le informazioni» e non solamente una lista circoscritta di informazioni, come quella menzionata all’art. 15 del citato decreto. La trasposizione incompleta e non corretta dell’art. 2, punto 13) determina ipso facto la trasposizione incompleta e non corretta dell’art. 8, n. 3, della direttiva che prevede un obbligo quanto al mezzo delle informazioni trasmesse.
-Altrettanto inadempiente risulta la Repubblica francese per non avere assicurato ( con l’art. 3 del decreto n. 2003-727) la corretta trasposizione dell’ art. 4, n. 2, lett. a) della Direttiva citata, avendo applicato, in violazione di tale disposizione, solo ai veicoli immessi sul mercato a partire dal 31 dicembre 2004 e non a quelli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, l’obbligo di accertare che i materiali e i componenti di tali veicoli non contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, ad eccezione dei casi elencati all’allegato II della direttiva 2000/53.

-La Corte ritiene che sia stato trasposto in maniera errata,  nel sistema francese, l’art. 5, n. 3, della direttiva 2000/53 riguardante la procedura per l’annullamento dell’immatricolazione di un veicolo fuori uso su presentazione del «certificato di rottamazione». Infatti la funzione del documento citata è ben determinata nell’art 5  n.3 (garantire la coerenza degli approcci nazionali e corretto funzionamento del mercato interno) e non può essere modificata , mentre la norma nazionale attribuiva al certificato di rottamazione un ruolo diverso da quello stabilito all’art. 5, n. 3, della direttiva 2000/53.

Analogamente, sussiste inadempimento, perché il rilascio di un documento denominato «ricevuta di presa in consegna per la rottamazione» che svolgerebbe, secondo la Repubblica francese, il ruolo del «certificato di rottamazione» previsto all’art. 5, n. 3, della direttiva 2000/53, rischia di creare una confusione che può pregiudicare la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale disposizione.
-Parimenti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 5, n. 4, della direttiva 2000/53 per avere escluso dal sistema di compensazione dei costi di trattamento autorizzato previsto all’art. 6 del decreto n. 2003-727 i demolitori che hanno accettato la presa in consegna di un veicolo fuori uso per la rottamazione,

-In ultimo, non è corretta la trasposizione in diritto francese dell’espressione «ove sostenibile dal punto di vista ambientale»  utilizzata all’art. 7, n. 1, della direttiva 2000/53 con l’espressione «ogniqualvolta le condizioni tecniche ed economiche lo consentano» (impiegata all’art. 7, secondo comma, del decreto n. 2003-727) che si che si riassumono, in definitiva, in quelle di natura economica, pur essendo un riciclaggio evidentemente auspicabile solo se esso è tecnicamente realizzabile. La nozione di «sostenibilità ambientale» non può infatti, ritenersi  equivalente a quella di «redditività economica» .

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