AEGG, delibera 15 aprile 2010, ARG/gas 54/10

recante disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità di rigassificazione

L’Autorità, al fine di perseguire maggiore flessibilità nell’accesso al servizio di rigassificazione, ha modificato l’articolo 11 della deliberazione n 167/05 che riguarda il mancato utilizzo, in un anno termico, della capacità di rigassificazione. L’Autorità fissa il valore della tolleranza in misura pari al 10% della capacità, anche in ragione delle flessibilità contenute nei contratti di approvvigionamento

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/054-10arg.pdf