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Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31 marzo 2010, n. 2337

di Redazione di ApertaContrada - 31 Marzo 2010
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sulla rimozione degli organi elettivi comunali per violazione dei doveri di tutela ambientale delle aree di pertinenza comunale, anche private

In caso di grave e reiterata inerzia dell’amministratore nel fronteggiare l’abbandono incontrollato di rifiuti, anche su aree private (in violazione dei doveri del sindaco di cui all’art. 192 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché della violazione, per un lungo periodo di tempo, dell’art. 198 comma 1, del sopramenzionato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152), il provvedimento di rimozione, connotato da natura repressiva e sanzionatoria, deve essere preceduto da un procedimento di contestazione, con contestuale assegnazione all’ente interessato di un termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti e necessari. Nel caso di specie, solo con lo spirare del termine, su proposta motivata del Sottosegretario delegato alla gestione dell’emergenza rifiuti nella Regione Campania possono essere, dal Ministro dell’Interno, rimossi, il sindaco, il presidente della provincia, o i componenti dei consigli e delle giunte.

Posto che, tra le ragioni di crisi nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, vi è anche l’inadempienza dei comuni agli obblighi di effettuazione della raccolta differenziata e, nelle fasi acute della crisi, di raccolta pura e semplice dei rifiuti, ed in considerazione della natura di atto di alta amministrazione dei provvedimenti di rimozione impugnati, la colpa soggettiva del singolo soggetto preposto all’organo ma impone la valutazione su un parametro diverso e più rigoroso, potendo essere riscontrata pure in caso in cui, sebbene gli atti ordinariamente previsti dalle norme siano stati posti in essere, l’azione amministrativa risulti comunque carente, sotto il profilo della mancata adozione di condotte ulteriori, espressive di un impegno eccezionale all’altezza della situazione concreta da affrontare, comportante ad es. l’uso dei poteri eccezionali di ordinanza conferiti al Sindaco ed esercitabili per ragioni di salute pubblica, concordemente alla Struttura del Sottosegretario delegato.

Va perciò ritenuta sussistente la responsabilità politico-amministrativa giustificatrice degli interventi repressivi – adottati con decreto del Presidente della Repubblica – tesi al ripristino della legalità ed alla sanzione delle inerzie ed i conseguenti provvedimenti di indizione di nuove elezioni.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201002340/Provvedimenti/201001826_11.XML


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