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Energia elettricaSentenza 26 marzo 2010, n. 120

di Redazione di ApertaContrada - 26 Marzo 2010
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sulla legittimità della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, nella parte in cui prevede che non sono soggetti ad autorizzazione né a  DIA gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi comprese le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, in quanto sottrae tali interventi alla verifica di assoggettabilità dell’opera alla  VIA prevista dall’art. 20 del Codice Ambiente.

E’ stato ritenuto che tale verifica preliminare attenga al valore della tutela ambientale, che nella disciplina statale rappresenta, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e s’impone sull’intero territorio nazionale.

La disposizione è risultata altresì in contrasto con l’art. 1 sexies, comma 4 sexies, del decreto legge 29.08.2003, n. 239, aggiunto dall’art. 27, comma 24, lettera d, della legge 23.07.2009, n. 99, che per le varianti di tracciato prevede l’obbligo di DIA.

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=120&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=


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