Corte di Giustizia CE, sez. III, sentenza 25 marzo 2010, C-392/08

in materia di termini di recepimento della direttiva del Consiglio 96/82/Ce sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Secondo la direttiva 96/82/CE, gli stati membri provvedono affinché i gestori nazionali degli impianti individuati dalla direttiva predispongano un piano di emergenza interno (art. 11, par. 1, lett. a), trasmettendo poi alle autorità pubbliche competenti le informazioni necessarie alla predisposizione di piani di emergenza esterni, di competenza di tali autorità (art. 11, par. 1, lett. b). Il termine di recepimento della direttiva è di 24 mesi dall’entrata in vigore della direttiva stessa (art. 24), mentre, dalla scadenza di tale termine, decorre un ulteriore termine di 3 anni entro il quale i gestori nazionali degli impianti già esistenti sono tenuti ad elaborare i piani interni ed a trasmettere alle autorità le informazioni necessarie (art. 11, par. 1, lett. a; per gli impianti sorti successivamente, la redazione del piano deve precedere l’avvio dell’attività).

Nonostante l’art. 11, nn. 1 e 4, non prescriva, a carico delle autorità pubbliche competenti, alcun termine per l’elaborazione dei piani di emergenza esterni, e nonostante l’adempimento degli obblighi degli Stati sia logicamente condizionato all’adempimento, a monte, degli obblighi incombenti sui gestori privati degli impianti, in considerazione degli obiettivi complessivi del sistema delineato dalla direttiva  e della perdita di efficacia delle informazioni acquisite a seguito del passaggio del tempo (problema che la direttiva risolve imponendo l’adozione di sistemi nazionali che, ad intervalli di tempo non superiori a tre anni, prevedano il riesame e l’aggiornamento dei piani interni ed esterni, art. 11, par. 4) alle autorità nazionali va imputato il dovere  di “mettere senza indugio in valore le informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti” e, dunque, di predisporre i piani di emergenza entro “un termine ragionevole”.

Il Regno di Spagna, non avendo predisposto piani di emergenza esterni per la totalità degli impianti ricadenti nel campo d’azione della direttiva 96/82, nemmeno nel termine individuato (23 dicembre 2007) successivamente alla diffida della Commissione, con il parere della Commissione stessa del 23 ottobre 2007, ha lasciato trascorrere un tempo “manifestamente irragionevole”, ed è venuto dunque meno agli obblighi previsti dall’art. 11, par. 1, lett. c) della direttiva.

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