Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22 marzo 2010, n. 1635

Sulla necessità che i progetti di riduzione dell’inquinamento, connessi al rilascio di certificati bianchi, siano effettivamente volti a consentire un contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti.

Il mercato dei certificati bianchi consente di attuare un meccanismo di compensazione interna per garantire il rispetto del livello massimo di inquinamento. Secondo il principio del chi inquina paga. Perché il risultato sia reale è però necessario che i i progetti di riduzione di inquinamento siano effettivamente tali, diversamente se i certificati bianchi vengono rilasciati a afronte di una mancata riduzione dell’inquinamento, si realizzerebbe l’opposto obiettivo di consentire l’aumento del tasso complessivo di inquinamento anziché ridurlo.

Per quanto riguarda le procedure istruttorie avviate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, il CDS ha ritenuto non perentorio il termine, di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 244/2001, di deposito di documenti fino a quindici giorni prima della chiusura dell’istruttoria, con la conseguenza che fino a quando alle parti è consentito partecipare al procedimento, deve essere consentita altresì la produzione sia di memorie che di documenti, a meno che non vi si oppongano ragioni di tutela della par condicio o esigenze di urgenza.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200906375/Provvedimenti/201001635_11.XML