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Accordi di ristrutturazione del debito

di - 19 Marzo 2010
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5.1 Le conseguenze della risoluzione del piano e della mancata omologazione
Alla risoluzione dell’accordo di ristrutturazione, così come alla mancata omologa dello stesso non segue automaticamente il fallimento.
Al tal fine, sarà in ogni caso necessario che venga seguito l’iter completo, che ha inizio con il deposito di una istanza da parte di un creditore, o su richiesta del Pubblico Ministero (a cui sia giunta la “segnalazione” dello stato di insolvenza da parte del Tribunale che abbia risolto l’accordo o che non abbia omologato lo stesso) e volto a verificare, in contraddittorio con il debitore, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.
Non è escluso inoltre che il debitore possa presentare una proposta di concordato preventivo a tutti i creditori.

6. Transazione fiscale
La ristrutturazione può riguardare anche debiti di natura fiscale: il debitore può infatti proporre il pagamento parziale o anche dilazionato[36] dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori[37], nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme e di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria. anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea (art. 182-ter, ultimo comma Legge Fallimentare) e anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare 18/04/2008 n. 40 ha fornito alcune precisazioni in merito alla tipologia dei tributi che possono essere oggetto di transazione fiscale ed in particolare ha stabilito che “rientrano nella transazione fiscale unicamente i crediti tributari, con esclusione, quindi, delle altre entrate di natura non tributaria gestite dall’Agenzia delle entrate, per le quali potranno trovare applicazione, al verificarsi dei presupposti previsti dalla L.F., le disposizioni in tema di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti. Nelle ipotesi, peraltro, che il piano di concordato preventivo o la proposta di accordo di ristrutturazione preveda una falcidia dei crediti non tributari, è necessario che gli Uffici valutino attentamente la natura del credito, al fine di verificare l’effettiva sussistenza del potere di disporre la remissione parziale del credito stesso. È da ritenere inammissibile, ad esempio, una riduzione del credito avente ad oggetto somme dovute a seguito di una sentenza di condanna per danno erariale.”

7. Profili di responsabilità civile e penale (cenni)
È noto che la fase prefallimentare rappresenta un momento delicato per le decisioni dei creditori professionali (ossia le banche) circa l’interruzione o, al contrario, la concessione di nuova finanza, in quanto dalla scelta della banca possono discendere conseguenze sia sul piano civilistico sia sul piano penale, in particolare quando all’accordo segua il fallimento e dunque l’applicabiltà delle norme penali fallimentari. Con riferimento a quest’ultimo, che rappresenta il profilo di maggiore preoccupazione per i creditori finanziari dell’impresa in crisi, la riforma fallimentare non ha previsto modifiche delle condotte penalmente illecite in ragione dell’introduzione di nuovi strumenti di intervento prefallimentare da parte dei creditori e dell’impresa debitrice. Le ipotesi che vengono in considerazione sono innanzitutto il reato di bancarotta semplice, bancarotta preferenziale e il reato di abusiva concessione del credito. Il vantaggio dell’accordo di ristrutturazione, in quanto sottoposto a giudizio di omologazione, specialmente se tale giudizio viene inteso come valutazione del merito o comunque non formale, stricto sensu, dell’accordo, dovrebbe tuttavia escludere in radice l’integrazione del reato di bancarotta preferenziale in quanto il giudizio di omologazione dovrebbe poter consentire di dimostrare l’assenza di dolo. Per quanto concerne la fattispecie di abusiva concessione del credito e possibili profili di responsabilità civile, ad essi è possibile opporre argomentazioni basate sulla presunzione semplice di liceità dovuta all’omologazione, alla pubblicazione dell’accordo e dunque alla conoscibilità dello stato di crisi dell’impresa che, se non escludere, potranno senz’altro fortemente limitare l’imputabilità dell’illecito civile o penale alla banca. Tuttavia, si tratta di tematiche, queste rapidissimamente accennate, che richiederebbero ben altra considerazione che quella di una brevissima nota introduttiva agli elementi essenziali di uno tra gli strumenti della nuova normativa fallimentare.

Note

36.  Si precisa che con riguardo all’IVA è possibile proporre esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche il pagamento parziale

37.  La circolare 18/04/2008 n. 40 della Agenzia delle Entrate ha chiarito che: “l’art. 182-ter individua i crediti suscettibili di transazione fiscale in base alla tipologia di imposta, includendovi i soli tributi “amministrati dalle agenzie fiscali “. Ne consegue che restano esclusi dall’ambito applicativo della disposizione in commento i tributi locali (ad esempio, ICI, TARSU, TOSAP, imposta sulle pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni). Si osserva, inoltre, che l’art. 182-ter pone l’accento sulla circostanza che il tributo sia amministrato dalle agenzie fiscali, prescindendo dalla tipologia del gettito che si origina dal tributo. Ciò costituisce ulteriore connotato di distinzione rispetto alla previgente disciplina di cui al D.L. n. 138/2002, che ammetteva la transazione per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate il cui gettito fosse di esclusiva spettanza dello Stato. Pertanto, con riferimento all’IRAP, si ritiene che tale imposta debba essere ricompresa nell’ambito applicativo della transazione fiscale, in quanto, pur dando luogo ad un gettito non erariale, essa è amministrata dall’Agenzia delle entrate”.

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