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Accordi di ristrutturazione del debito

di - 19 Marzo 2010
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4. Effetti dell’accordo di ristrutturazione del debito

4.1 Effetti decorrenti dalla pubblicazione del piano di ristrutturazione del debito nel registro imprese:

4.1.1  Il “blocco” delle azioni esecutive
Stabilisce il 3° comma dell’art. 182-bis che «Dalla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e per un periodo di sessanta giorni i creditori per titolo o causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore».
Il divieto, che ha lo scopo di impedire che eventuali azioni esecutive[26] o cautelari, intraprese in particolare dai creditori estranei all’accordo, possano mettere in pericolo la riuscita e/o l’attuabilità dello stesso, si rivolge a tutti i creditori (con titolo o causa anteriore alla data della pubblicazione), compresi quindi i creditori che non siano parte dell’accordo.
Il divieto inizia a decorrere dalla data della pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione nel Registro delle Imprese, per un periodo non superiore a sessanta giorni e quindi prescindendo dalla conclusione del procedimento di omologazione[27]. Il termine, secondo la prevalente dottrina, non potrebbe essere soggetto a proroga[28].

4.1.2 Le opposizioni
Dalla data di pubblicazione del piano nel registro delle imprese, decorre altresì il termine di trenta giorni[29] per «i creditori e ogni altro interessato» per proporre opposizione al piano di ristrutturazione presentato dal debitore.
I soggetti legittimati all’opposizione sono, dunque, in primo luogo, i creditori estranei al piano, in quanto, ad esempio, non convinti che lo stesso assicuri l’integrale soddisfazione dei propri crediti; ma potrebbero in teoria reputarsi legittimati anche i creditori che abbiano dato il loro consenso, allorché successivamente abbiano avuto un ripensamento sulla base di ulteriori riscontri[30]; infine, è legittimato a proporre opposizione ogni altro soggetto interessato, ovvero che può avere un interesse giuridicamente tutelabile a che il piano non venga omologato[31].

4.2 Gli effetti successivi alla omologa: le esenzioni dalla revocatoria
Nel caso in cui il piano di ristrutturazione presentato dal debitore, pur avendo ottenuto l’omologa del Tribunale, non riesca a salvare il debitore proponente dal dissesto e quest’ultimo venga dunque dichiarato fallito, tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione di un piano di ristrutturazione omologato ai sensi dell’art. 182-bis, non sono assoggettabili ad azione revocatoria. L’esenzione riguarda ogni atto e/o pagamento e/garanzia sia essa compiuta con mezzi normali (ex art. 67, comma 2 l.fall.), sia essa attuata con mezzi anormali (art. 67, comma 1° l.fall.).

5. Inadempimento dell’accordo di ristrutturazione del debito
È molto dibattuto in dottrina quali siano le conseguenze dell’eventuale inadempimento da parte del debitore agli obblighi derivanti dal piano di ristrutturazione, dato che manca in proposito una disciplina legislativa.
Se si propende per la tesi secondo cui l’accordo di ristrutturazione, pur omologato, è un contratto di diritto privato, non vi è dubbio che i rimedi in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dallo stesso, siano i rimedi previsti dal codice civile in materia di risoluzione o annullamento del contratto[32]. Naturalmente, le problematiche connesse alla risoluzione saranno diverse, a seconda che il piano si configuri come un contratto plurilaterale, o un contratto bilaterale plurisoggettivo (in tal caso, si applicherà l’art. 1459 c.c., secondo il quale  l’inadempimento nei confronti di un solo creditore, non comporta la risoluzione del contratto rispetto alle altre, a meno che la prestazione mancata sia da considerarsi essenziale); oppure alla stregua di un fascio di contratti bilaterali, collegati da una causa comune ovvero con comunione di scopo[33] (in tal caso la risoluzione di uno solo di tali accordi può provocare la risoluzione dell’intero piano, ove incida sugli elementi essenziali dello stesso).
In ogni caso, tuttavia, resta il fatto che la risoluzione di un solo rapporto contrattuale e/o il venir meno di un solo creditore, inciderà, verosimilmente, in maniera determinante sull’intero piano, tanto da farlo molto probabilmente venir meno. Ciò non solo nell’ipotesi in cui l’uscita di un creditore dall’accordo incida sul raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti posseduto dai creditori aderenti; ma, soprattutto, perché il creditore “uscente” quale creditore estraneo, dovrà essere soddisfatto per l’intero.
La presenza di un nuovo creditore che debba essere soddisfatto per intero potrebbe molto verosimilmente incidere sulla l’attuabilità e idoneità dell’accordo (garantita dalla relazione del professionista), potendo rendere non più utile e/o attuale tale relazione e travolgendo in tal modo il complessivo iter procedimentale.
Proprio le incertezze di una soluzione tutta privatistica inducono altri autori[34] a ritenere che l’omologazione e, quindi, l’imprimatur giudiziale sull’accordo ne modifichino radicalmente la natura assimilandola a quella di un concordato preventivo, al punto che si invoca l’applicazione analogica dell’articolo 186 della Legge Fallimentare e, di conseguenza, l’articolo 137 della Legge Fallimentare che disciplina gli effetti della risoluzione del concordato fallimentare.
La qualificazione dell’accordo di ristrutturazione ex articolo 182-bis come procedimento concorsuale avrebbe inoltre l’effetto di dar forza all’applicabilità dell’articolo 111 della Legge Fallimentare e, quindi, potenzialmente, di riconoscere alla “nuova finanza” la tutela propria delle somme in prededuzione.
Nel caso in cui invece l’accordo di ristrutturazione non sia omologato, esso dovrà essere trattato, salvo l’effetto paralizzante su azioni esecutive e cautelari, alla stregua di un qualunque accordo stragiudiziale[35] teso alla rimozione dello stato di insolvenza con tutte le implicazioni civilistiche e penalistiche che ciò comporta.
In ogni caso, qualsiasi sia la ricostruzione in termini di istituti giuridici della figura in esame, è certo che i creditori non aderenti ad un accordo di ristrutturazione che, pur omologato, non produca l’effetto di risanare l’impresa, saranno fortemente penalizzati in quanto subiranno, assieme all’effetto della falcidia fallimentare, l’ulteriore diminuzione patrimoniale del proprio debitore dovuta alla protezione degli atti compiuti dai creditori aderenti, immuni da revocatoria. Il sacrificio dei creditori non aderenti sarebbe poi aggravato per alcuni di essi e, nel contempo, radicalmente eliminato per altri, quando alcuni creditori non aderenti fossero soddisfatti integralmente proprio in esecuzione dell’accordo cui non aderiscano.

Note

26.  Nel divieto la dottrina fa rientrare anche la presentazione di un’istanza di fallimento, cfr. C. D’Ambrosio, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Fallimento e altre procedure concorsuali, 3, Torino 2009, p. 1799 ss. In senso difforme si è pronunciato il più volte citato Tribunale di Milano sulla base di più argomentazioni, dal tenore letterale del comma terzo dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare che copre le sole azioni esecutive e cautelari cui, a stretto rigore, l’istanza di fallimento non sarebbe ascrivibile, all’osservazione, più sostanziale, per cui esisterebbe un nesso logico inscindibile tra l’accertamento dell’insolvenza e l’omologazione degli accordi in parola, posto che consentire alla seconda significa negare accoglienza al primo. È anche vero che la specifica pronuncia in commento apparirebbe condizionata dalla circostanza di fatto, proprio del caso giudicato in cui l’istanza di fallimento era stata depositata prima del deposito da parte del debitore del ricorso per omologazione degli accordi di ristrutturazione. Proprio l’effetto di precludere la dichiarazione di insolvenza è considerato effetto precipuo e caratterizzante dell’omologazione da parte del giudice (A. Nigro – D. Vattermoli, op.cit, 2009, p. 388).

27.  È possibile, pertanto, che trascorsi i sessanta giorni, non sia ancora intervenuto il decreto di omologa e che un creditore promuova un’azione esecutiva o depositi un’istanza di fallimento del debitore.

28.  Secondo alcuni autori, il Tribunale potrebbe concedere una proroga del termine fino alla pubblicazione del decreto, nel solo caso in cui, pendente una opposizione all’omologazione dell’accordo, nei sessanta giorni, il Tribunale non si sia ancora pronunciato (C. D’Ambrosio op. cit. ed ivi ulteriori riferimenti).

29.  Si tratta di termine perentorio, decorso il quale, l’opposizione sarà inammissibile.

30.  Così, C. D’Ambrosio, op. cit. È discutibile se nel caso ipotizzato dall’autore appena citato il rimedio disponibile per i creditori aderenti all’accordo possa consistere in un’opposizione all’omologazione o, piuttosto, debba coincidere con gli ordinari, se disponibili e nella misura in cui fossero disponibili nel caso concreto, rimedi contrattuali tipici della sfera privata in cui opera l’accordo.

31.  Tra questi ultimi la dottrina menziona i creditori dei creditori aderenti, perché per effetto del piano, una parte della garanzia del proprio credito è destinata a ridursi (S. Ambrosini, op. cit.) nonché i soci illimitatamente responsabili.

32.  Nardecchia, Crisi di impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale, Ipsoa, 2007, p. 86.

33.  A. Jorio, Introduzione a Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, Padova, 2008, pagg. XI e segg., sostiene, per contro, che necessariamente imprenditore e creditori abbiano finalità diverse.

34.  E. Frascaroli Santi, op. cit., p. 175;

35.  Per una diffusa disamina della tematica si veda E. Frascaroli Santi, Concordato stragiudiziale, Padova, 1984.

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